Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4687/2025, si è pronunciato sui criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di scarichi.
I criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di scarichi sono di competenza dello Stato, in quanto le regioni non dispongono di un autonomo potere normativo.
La disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell’ambito materia alla quale le sanzioni stesse si riferiscono.
Nello specifico, le violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, di cui all’art. 133 del codice dell’ambiente, sono ascrivibili alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con l’art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, lo Stato ha poi delegato alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della l.n. 689 del 1981, ovvero limitatamente al procedimento applicativo.
Secondo il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Tar, ne deriva che, per quanto concerne i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia, le Regioni non dispongono di un autonomo potere normativo.
Nel caso di specie, ad una società di gestione del Servizio Idrico Integrato sono state notificate diverse ordinanze di ingiunzione di pagamento emesse ai sensi della l.n. 689 del 1981 per asserite violazioni dell’art. 133 del d.lgs. n. 152/2006 con sanzioni fino quasi a 10 volte superiori al minimo edittale: il quale articolo, invece, era stato in precedenza sempre applicato nel minimo edittale, pur in riferimento all’art. 11 della l. n. 689/1981.