Pubblicata nella GU del 30-05-2025 la Legge 27 maggio 2025, n. 78 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
La legge n. 78/2025, in vigore dal 31 maggio 2025, converte il dl n. 39/2025 che differisce per le micro, piccole e medie imprese l’obbligo di stipulare contratti assicurativi (introdotto dalla legge di bilancio 2024) a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La legge conferma i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi:
- Grandi imprese – entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni in cui viene sospeso l’operatività delle sanzioni.
- Medie imprese – entro il 1° ottobre 2025.
- Piccole e micro imprese – entro il 31 dicembre 2025.
Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione si segnalano:
- determinato il valore dei beni da assicurare;
- esclusa l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano determinati requisiti;
- l’obbligo assicurativo copre esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, ovvero oggetto di sanatoria, o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono;
- l’indennizzo, nel caso l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa, viene corrisposto al proprietario del bene. L’indennizzo percepito dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Si ricorda che l’obbligo si applica a tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, sia italiane che straniere con stabile organizzazione in Italia, ed è rivolto alla copertura di danni diretti subiti da fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari e terreni a causa di fenomeni naturali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Restano esclusi dalla copertura i beni già assicurati con strumenti analoghi, anche se assicurati da soggetti diversi dal titolare dell’attività.
Nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo sono previste sanzioni relative all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
LEGGE 27 maggio 2025, n. 78
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 75 del 31 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 27 maggio 2025, n. 78 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali».