Gliceridi di origine vegetale tra le biomasse combustibili

Pubblicato nella GU del 7 giugno 2024 il Decreto 21 marzo 2024, n. 74, che inserisce i prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse combustibili.

Il Dm 74/2024 interviene sull’allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 aggiornando l’elenco delle biomasse combustibili con l’inserimento dei prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, nuova lett. h quater).

In particolare, il regolamento in commento, all’articolo 1 punto 2 dispone:

2) dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:

  • «h-quater) “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione”.

I prodotti citati, per rientrare nelle biomasse combustibili, devono rispettare le caratteristiche indicate nella tabella dell’allegato, quali proprietà (densità, viscosità, ceneri, potere calorifico inferiore,..) e relativi valori limite misurati con i metodi di prova previsti dalle norme tecniche (UNI, ISO,…).

A tal riguardo, il d.lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale) disciplina:

  • Allegato X – Disciplina dei combustibili
    • Parte II – Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura
      • Sezione 4 – Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte 1, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h))

Decreto Ministeriale 21 marzo 2024, n. 74

Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.

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