Mase, chiarimenti su “fanghi primari”

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla normativa applicabile ai fanghi generati dal trattamento primario delle acque reflue nell’industria cartaria (“fanghi primari”).

Quesito

La Regione Lazio e Assocarta, con differenti posizioni rappresentate, chiedono al Mase chiarimenti sul regime giuridico pertinente al riutilizzo nel processo produttivo della cartiera dei fanghi primari generati dal trattamento di depurazione delle acque reflue della cartiera stessa, tenuto conto dell’elevato
contenuto di fibre nei fanghi.

In particolare, viene chiesto di chiarire se tale attività integri una operazione di recupero R3, di cui all’Allegato C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06, nella misura in cui i fanghi primari in questione costituiscano rifiuti.

Risposta Mase

Il Mase, innanzitutto, condivide la lettura, supportata anche delle Conclusioni sulle BAT comunitarie, che il trattamento fisico di sole “acque bianche” generi fanghi che costituiscono una materia prima direttamente riutilizzabile.

Tale lettura, come peraltro previsto nelle stesse Conclusioni sulle BAT, non può essere sempre e comunque estesa ai “fanghi primari” generati da trattamenti chimico-fisici su flussi costituiti anche da altro genere di effluenti. A riguardo “l’elevato contenuto di fibre nei fanghi” è una informazione che, se pure commercialmente utile, non appare sufficiente a caratterizzare tali fanghi da un punto di vista ambientale.

Pertanto, ove l’autorità competente non abbia evidenza (in fase istruttoria o attraverso controlli) che le caratteristiche di tali fanghi primari sono ambientalmente corrispondenti a quelle dei fanghi prodotti dal trattamento fisico di sole acque bianche, assimilabili come detto a materie prime, appare ragionevole che applichi alla relativa gestione, volta al riutilizzo, condizioni autorizzative particolarmente rigorose, al limite corrispondenti a quelle pertinenti in caso di recupero di rifiuti.


Mase, risposta ad interpello prot. 104942 del 06.06.2024

Interpello ambientale, ai sensi dell’articolo 3-septies del D. Lgs. n. 152 del 2006, n.152 – normativa applicabile ai fanghi generati dal trattamento primario delle acque reflue nell’industria cartaria (“fanghi primari”) reimmessi nel ciclo produttivo.

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