Pubblicata nella GU del 25-9-2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
La legge n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.
Inoltre, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, nonché garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
La legge è composta da 28 articoli suddivisi in sei Capi:
- Capo I – Principi e finalità (artt. 1-6)
- Capo II – Disposizioni di settore (artt. 7-18)
- Capo III – Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione (artt. 19-24)
- Capo IV – Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore (art. 25)
- Capo V – Disposizioni penali (art. 26)
- Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali (artt. 27-28)
I sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo dovranno essere usati per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea, nonché l’utilizzo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.
Il datore di lavoro (o il committente) è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro).
Inoltre, nelle professioni intellettuali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è limitato alle attività strumentali e di supporto, mentre il lavoro intellettuale principale deve rimanere svolto dal professionista. Per garantire il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale devono essere comunicate in modo chiaro, semplice ed esaustivo.
Da segnalare, infine, l’articolo 26 “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”.
Legge 23 settembre 2025, n. 132
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. (GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)