Liguria, aree idonee installazione impianti FER

La Liguria, con legge regionale n. 12/2026, disciplina l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione del d.lgs. 190/2024.

La legge si pone l’obiettivo di:

  • promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi nazionali al 2030 su:
    • decarbonizzazione
    • efficienza energetica
    • riduzione CO₂
    • sicurezza energetica
  • Individuare nuove aree idonee oltre quelle già previste dal d.lgs. 190/2024.
  • Considerare gli impianti rinnovabili come interesse pubblico prevalente, salvo incompatibilità ambientale.

La legge definisce in modo dettagliato:

  • Aree idonee e non idonee
  • Classi di impianti: fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici
  • Distinzione tra piccola, media e grande taglia per ciascuna tecnologia
  • Specifiche tecniche (es. potenze nominali, profondità sonde geotermiche, caratteristiche impianti idroelettrici)

In relazione ai regimi amministrativi, la legge prevede che:

  • Gli impianti non rientranti in edilizia libera o PAS richiedono autorizzazione unica provinciale/metropolitana.
  • L’autorizzazione può costituire variante urbanistica e prevedere deroghe alla pianificazione territoriale.
  • Le regole valgono anche per procedimenti già avviati.

Legge Regionale 5 ottobre 2026, n. 12

Disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile in attuazione dell’articolo 11 bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) (BUR Parte I 07.10.2026)

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