Emilia-Romagna, modificata Lr 5/2026 aree idonee impianti Fer

L’Emilia-Romagna, con legge regionale n. 15/2026, interviene sulla disciplina delle aree idonee agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) modificando la precedente L.R. 5/2026.

La legge 15/2026, in vigore dal 28 ottobre 2026, modifica e aggiorna in più articoli la L.R. 5/2026, con l’obiettivo di affinare il quadro normativo, rafforzando le tutele del territorio agricolo, il ruolo dei Comuni e le garanzie ambientali connesse alla realizzazione e alla dismissione degli impianti.

Le principali novità, in particolare, sono:

1. Fasce di rispetto vicino alle aree residenziali

  • I Comuni possono richiedere una fascia di rispetto fino a 30 metri dagli ambiti urbani residenziali nei procedimenti di autorizzazione degli impianti FER, salvo per gli impianti installati su edifici e parcheggi.

2. Limiti alle aree agricole idonee

  • Le aree agricole considerate idonee per impianti rinnovabili devono rappresentare tra lo 0,8% e l’1,5% della SAU regionale (Superficie Agricola Utilizzata).

3. Contrasto al frazionamento artificioso dei progetti

  • Viene precisato che più interventi della stessa fonte rinnovabile riconducibili allo stesso soggetto o progetto e localizzati nello stesso Comune o in Comuni confinanti devono essere considerati unitariamente.

4. Maggiori garanzie per il ripristino dei siti

  • Obbligo di fideiussione bancaria o assicurativa, per tutta la vita dell’impianto e per almeno tre anni dopo la dismissione, per coprire smantellamento dell’impianto, rimozione delle opere interrate,…:

5. Modifiche ai regimi autorizzativi

  • Alcune semplificazioni non si applicano agli interventi soggetti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

6. Comunità energetiche rinnovabili

  • Viene ampliata la disciplina favorevole alle CER, includendo anche impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità energetica, non solo quelli formalmente intestati ad essa.

7. Impianti fotovoltaici flottanti

  • L’installazione è consentita nei bacini con profondità superiore a 3 metri.
  • Vengono inoltre modificati e semplificati alcuni criteri applicabili ai bacini artificiali privi di vincoli.

Legge Regionale 27 ottobre 2026, n. 15

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale). (BUR P. I 27/10/2026, n. 281)

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