INL, formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 2377/2026 del 27 ottobre 2026, fornisce indicazioni al personale ispettivo per le attività di accertamento degli obblighi formativi dei datori di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 deve essere avviata al momento della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio della somministrazione).

Il precedente riferimento che consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione aveva generato interpretazioni errate, facendo ritenere possibile rinviare anche l’avvio della formazione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato questa previsione.

L’INL ricorda che in caso di sospensione per lavoro irregolare (“lavoro nero”), per ottenere la revoca il datore di lavoro deve regolarizzare sia il rapporto di lavoro sia gli adempimenti in materia di sicurezza.

L’articolo 1-bis del Dl 159/2025 (convertito dalla L. 198/2025) ha introdotto una deroga sulla tempistica per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro per:

  • imprese turistico-ricettive;
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

In tali casi, la norma consente di completare la formazione e l’eventuale addestramento entro 30 giorni dall’assunzione.

Tuttavia questa deroga riguarda solo il completamento del percorso. L’avvio della formazione deve comunque avvenire immediatamente all’assunzione.

In caso di controlli ispettivi, sarà fondamentale poter dimostrare l’effettivo avvio della formazione attraverso iscrizioni ai corsi, richieste agli enti formatori, comunicazioni agli organismi competenti o altra documentazione utile.

In assenza di attestati o prove dell’avvio del percorso formativo, potrà essere contestata la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.


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