Lombardia, inquinamento acque da nitrati di origine agricola

La regione Lombardia, con delibera della giunta n. 918/2023, modifica le disposizioni sulla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole in relazione ai divieti di spandimento.

La dgr 918/2023, in particolare, allinea i divieti di spandimento nelle zone vulnerabili e nelle zone non vulnerabili nella stagione autunno-invernale con quanto stabilito dall’art. 40 comma 2, del Dm 25 febbraio 2016.

A tal riguardo, la delibera modifica:

  • la dgr 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023»
  • la dgr 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE»

Le modifiche prevedono per entrambe quanto segue:

  • si demanda al Dirigente competente l’adozione dei necessari atti applicativi, tra i quali la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
  • nella parte che individua i periodi minimi di divieto stabilire che «per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata» i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati:
    • i 32 giorni tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio devono essere continuativi e i restanti 58 giorni sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell’andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell’aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale;

Deliba Giunta Regionale 11 settembre 2023, n. XII/918

Modifica delle disposizioni contenute nel “Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023” Approvato con d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle “Linee guida regionali per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE” approvate con d.g.r. 30 marzo 2020 n. XI/3001.

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