Mase, APE immobili concessi in locazione

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di Attestato di Prestazione Energetica (Ape) relativamente a immobili concessi in locazione.

In particolare, si chiede al Ministero di chiarire se, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in ipotesi di contratto di locazione di
immobile ad uso abitativo
sottoscritto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, successivamente alla seconda scadenza, venga rinnovato tacitamente ai sensi dell’articolo 1597 c.c., l’attestato di prestazione energetica (APE) scaduto durante la vigenza del contratto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione tacita del contratto medesimo.

Il Mase, a tal riguardo, condivide quanto espresso dalla Regione interpellante, che ha evidenziato come, nell’ipotesi in cui si ritenga che il rinnovo tacito del contratto di locazione resti escluso dall’applicazione della norma, si avrebbe che, scaduto l’APE e rinnovato tacitamente il contratto, la clausola pattizia relativa alla prestazione energetica in questo contenuta non sarebbe più valida e rispondente al vero. Senza contare che, come anche evidenziato dalla Regione, si avrebbe altrimenti una deroga implicita alla norma di legge che regola la validità massima dell’attestato.

Tale interpretazione, prosegue il Mase, appare inoltre coerente con la ratio delle disposizioni introdotte nell’ordinamento in attuazione delle direttive europee concernenti la realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione.

Difatti, il Ministero evidenzia che la recente direttiva Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia esplicita chiaramente come l’attestato di prestazione energetica debba essere consegnato al locatario anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione.

Pertanto, il Ministero conclude ritenendo che, nell’ipotesi di contratto di locazione di unità immobiliari a uso abitativo sottoscritto nelle formule previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, rinnovato tacitamente ex art. 1597 c.c. successivamente alla seconda scadenza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’attestato di prestazione energetica scaduto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto.


Mase, risposta ad interpello Riscontro prot. 30213/2025

Richiesta di interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 in materia di Attestato di Prestazione Energetica relativamente a immobili concessi in locazione. Interpello Regione Liguria

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