Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’autorità competente per la valutazione ex art. 242-ter Dlgs. n. 152/2006.
Quesito
Il Comune di Jesi chiede al Ministero chiarimenti in merito all’autorità competente per la valutazione ex art. 242-ter Dlgs. n. 152/2006 (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica), in quanto allo stato attuale pur avendo avendo la Regione Marche delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all’art. 242 ritiene che non sia il Comune a dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell’art. 242-ter, in considerazione del fatto che:
- nel comma in questione viene richiamata l’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
- la legge delega regionale marchigiana è del 2006 mentre l’art. 242-ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale”.
Risposta Mase
Il Ministero, nel riscontro, chiarisce che la ratio della norma è quella di attribuire la valutazione prevista dall’art. 242-ter (c.d. valutazione delle interferenze) alla medesima autorità cui compete l’approvazione del progetto di bonifica.
Sarebbe infatti sfornita di una giustificazione razionale e in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attribuire la valutazione ex art. 242-ter ad una Amministrazione diversa da quella titolare del procedimento di bonifica, la quale dovrebbe acquisire le informazioni sullo stato della procedura di bonifica da altra Amministrazione.
Richiamando la sentenza n. 151/2024 della Corte Costituzionale, il Ministero osserva che le funzioni di cui all’art. 242-ter sono riconducibili a quelle dell’art. 242, pertanto delegabili ai sensi dell’art. 22 del D.L. 104/2023.
Tuttavia, si pone la questione se il conferimento, con legge regionale, delle funzioni amministrative in materia di bonifica contemplate dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, agli enti locali (conferimento disciplinato dall’art. 22 del D.L. n. 104/2023, che dà copertura normativa anche alle leggi regionali previgenti) possa estendersi automaticamente anche alle funzioni di cui all’art. 242-ter.
La risposta è negativa: il conferimento delle funzioni agli enti locali ex art. 242-ter deve avvenire mediante una espressa legge regionale e trattandosi di una funzione introdotta nel 2020 (dl 76/2020) la legge regionale previgente non può interpretarsi estensivamente in modo tale da ricomprendere una funzione a quella data inesistente.
Il Ministero conclude affermando che le Regioni possono, con legge regionale, conferire agli enti locali le funzioni previste dall’art. 242-ter, non potendosi interpretare estensivamente le leggi regionali antecedenti all’introduzione del medesimo art. 242-ter.
Mase, Risposta prot. n. 243935 del 22 dicembre 2025
Comune di Jesi – Interpello ex art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Richiesta parere in merito all’Autorità competente per la Valutazione ex art. 242 ter D. Lgs. n. 152/2006.

