Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Dm 28 giugno 2024, n. 127 (Regolamento EoW rifiuti inerti).
Quesito
La Città Metropolitana di Roma Capitale chiede al Ministero chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Dm 28 giugno 2024, n. 127 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”), in relazione al recupero del codice EER 170504 (“Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”).
Risposta Mase
Il Mase, dopo avere riportato il quadro normativo applicabile, rammenta che occorre tenere in considerazione che il Dm 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”.
Tale forma di recupero differisce in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Di conseguenza, secondo il Ministero, non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell’istanza, secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 170504, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.
Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Il Ministero, quindi, ha concluso che, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Dm n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Mase, risposta ad interpello n. 138506 del 22 luglio 2025
Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127, in relazione al codice EER 170504