Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 16-ter del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.
Quesito
Confindustria chiede, in particolare, al Ministero di chiarire:
- se, nell’ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1, del D.lgs. n. 36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà, già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4, di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri.
- nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell’art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un’analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), si chiede conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.
Risposta Mase
L’articolo 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 disciplina una procedura eccezionale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di ammissibilità, consentendo all’autorità competente di autorizzare, caso per caso e per rifiuti specifici, il superamento di determinati valori limite, purché ciò avvenga a valle di una valutazione di rischio effettuata ai sensi dell’Allegato 7 e sia dimostrata l’assenza di pericoli per l’ambiente.
In conclusione, la possibilità di scegliere, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve emergere dalle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione; tale valutazione deve in ogni caso essere oggetto di specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
In relazione al secondo quesito, il Ministero chiarisce che la procedura di deroga disciplinata dall’articolo 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 ha carattere strettamente eccezionale e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l’impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dal D.Lgs. n. 36/2003.
In particolare, la norma prevede che l’autorizzazione in deroga possa essere concessa caso per caso esclusivamente per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica, e deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti. La sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga.
In conclusione, alla luce di tali elementi, per il Ministero non può essere condivisa l’interpretazione secondo cui i valori limite derogati possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER, in quanto ciò sarebbe incompatibile con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti, oltre a determinare un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità di cui agli articoli 7-bis e 7-quater del D.Lgs. n. 36/2003.
Mase, risposta all’interpello n. 29231 dell’11 febbraio 2026
Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 concernente i criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti

