Mase, messa in sicurezza permanente rifiuti con amianto

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti derivanti da attività edili e da processi industriali che potrebbero contenere frammenti in cemento amianto (eternit), ovvero altre tipologie di detriti da demolizione.

La normativa di riferimento, ricorda il Mase, in materia di messa in sicurezza permanente è quella già citata dall’Amministrazione interpellante, e segnatamente quella di cui all’art.240, comma 1, lett.0), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, da interpretarsi secondo quanto illustrato nelle note circolari 14 gennaio 2022 n.3866 e 143191 del 20 agosto 2024.

Il Ministero tiene in considerazione, poi, quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 24 marzo 2023, che ha riferito nel senso di ritenere che l’art. 240 d.lgs. 152/2006 abbia portata estensiva, avendo riguardo sia a fonti di contaminazione costituiti da rifiuti (come già previsto dal DM n. 471/1999), sia da fonti inquinanti non qualificabili come rifiuti (portata innovativa della norma).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2023, per quanto concerne la normativa applicabile, distingue due casi in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti:

  • 1° caso: qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo le modalità descritte nella risposta all’atto di interpello proposto dalla Provincia di Verona 14 gennaio 2022, prot. n. 3866/MITE. Conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
  • 2° caso: qualora, si preveda la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi ex situ tramite la rimozione e il conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento dei medesimi, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 36/2006; tuttavia, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n.152 del 2006, la cui approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso.

Nella seconda ipotesi, ossia in assenza del superamento dei valori di attenzione, invece, dovrà aversi riguardo al procedimento previsto dal legislatore per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di gestione dei rifiuti e per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi”.

Il Ministero conclude che per quanto attiene i profili specifici afferenti la messa in sicurezza dell’amianto, come disciplinati dal DM 6 settembre 1994, sarà possibile rivolgersi al Dicastero competente.


Mase, risposta ad interpello n. 174543 del 24 settembre 2025

Messa in sicurezza permanete (MISP) in presenza di rifiuti con amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. corretta applicazione della procedura di cui all’articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006.

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