Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile al recupero degli inerti.
Quesito
La Provincia di Como chiede al Ministero chiarimenti su due aspetti:
- se il recupero ambientale R10 (tipologia 7.1.3 lett. b del Dm 5/2/1998) possa essere svolto in procedura semplificata anche senza conformità al Dm 127/2024;
- se il d.lgs. 117/2008 (rifiuti delle industrie estrattive) si applichi ai rifiuti derivanti da materiali di cava trattati in un sito diverso da quello di estrazione.
Risposta Mase
Il Ministero, in merito al primo quesito, osserva che:
- la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) richiede il rispetto dei criteri dell’art. 184-ter d.lgs. 152/2006;
- il Dm 127/2024 definisce i criteri per produrre aggregato recuperato e i relativi usi ammessi;
- gli impianti che producono aggregato recuperato secondo le condizioni del Dm 127 del 2024 devono adeguarsi alle disposizioni del medesimo decreto;
- per tale aggregato recuperato continuano ad applicarsi le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi previsti dall’Allegato 4, i valori limite per le emissioni di cui all’Allegato 1, Suballegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’Allegato 5 dello stesso decreto;
- le attività di recupero in procedura semplificata delle tipologie di rifiuti indicate al punto 7.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998 (tutte le tipologie rientrano tra i rifiuti individuati dall’Allegato 1, lettera a, del Dm 127 del 2024 ad eccezione del codice 170802), prevedono, al punto 7.1.3, lettera b), l’utilizzo per recuperi ambientali, previa effettuazione dei trattamenti di cui alla precedente lettera a) del medesimo punto: “messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]”.
Di conseguenza, dal quadro normativo si deduce che l’utilizzo ai fini del recupero ambientale di cui al punto 7.1.3, lettera b) dell’Allegato 1, Suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 è subordinato alla produzione di materia prima secondaria attraverso appositi trattamenti, da cui ne consegue la necessità di adeguamento ai criteri del Dm 127 del 2024 sulla base delle condizioni stabilite dall’articolo 8 dello stesso.
In merito al secondo quesito, il Ministero ricorda che ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, l’articolo 185, comma 2, lettera d), del d.lgs. 152 del 2006, ne dispone l’esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV dello stesso decreto in quanto regolati da specifica disposizione normativa, nel caso di specie dal d.lgs. 117 del 2008.
Mase, risposta a interpello, nota prot. n. 46989 del 3 marzo 2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo al recupero in procedura semplificata di rifiuti inerti ed alla gestione dei rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione

