Mase, spedizione rifiuti e principio di prossimità e autosufficienza

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicazione dei principi di prossimità e autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Quesito

La Regione Calabria pone al Ministero quattro quesiti riguardo l’applicazione dei principi di prossimità e autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, in particolare su:

  • sufficienza della consultazione del Catasto Rifiuti ISPRA per attestare l’indisponibilità di impianti nazionali;
  • eventuale obbligo per il notificatore di presentare dinieghi formali da parte degli impianti italiani;
  • criteri minimi e documentazione da richiedere per dimostrare la non fattibilità tecnica o economica del recupero in Italia;
  • modalità di applicazione del principio di prossimità per spedizioni destinate al recupero all’estero e gestione delle obiezioni nel sistema digitale europeo DIWASS.

Risposta Mase

Il MInistero, innanzitutto, richiama l’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1157, che subordina il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti di spedizione e destinazione al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali:

  • il notificatore deve dimostrare che i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile, oppure che devono essere smaltiti in ragione di obblighi giuridici;
  • deve inoltre dimostrare che non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel Paese in cui sono stati prodotti;
  • la spedizione o lo smaltimento devono rispettare la gerarchia dei rifiuti e i principi di prossimità e autosufficienza.

Il Ministero, quindi, evidenzia che:

  • il Regolamento non definisce in modo puntuale la documentazione da produrre, lasciando alle autorità competenti un margine di discrezionalità;
  • ciò può generare differenze procedurali tra Regioni e tra Stati membri, senza che questo implichi una scorretta applicazione della norma;
  • il notificatore deve comunque adeguarsi alle richieste dell’autorità competente, anche se più stringenti rispetto ad altre;
  • si riconosce la necessità di armonizzare le procedure e segnalare la questione al Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti (art. 66 del Regolamento).

Per le spedizioni destinate al recupero (art. 12 del regolamento), le autorità possono sollevare obiezioni se la spedizione non rispetta la direttiva 2008/98/CE, anche in relazione ai principi di prossimità e autosufficienza.

Nel sistema DIWASS, in caso di obiezione, è possibile inserire motivazioni dettagliate e allegare documentazione a supporto.


Mase, riscontro ad interpello

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alle modalità di attuazione dei principi di prossimità e  autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del Regolamento (UE) 2024/1157

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