Mase, sterilizzazione rifiuti sanitari

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari.

Quesito

La Provincia Autonoma di Bolzano chiede al Ministrero chiarimenti sulla normativa applicabile alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari nell’ambito di un impianto da attivare presso una struttura sanitaria su vari aspetti, in particolare su:

  • autorizzazioni (sulla deroga autorizzativa),
  • valutazioni ambientali (Via, Vinca),
  • responsabilità della gestione,
  • regime tariffario dei rifiuti derivanti dal processo di sterilizzazione (se assoggettati a TARI o alla mera tariffa economica dell’impianto di smaltimento).

Risposta Mase

Con riferimento al regime autorizzativo, il Ministero ricorda che l’articolo 7 del D.P.R. n. 254/2003 esclude l’obbligo di autorizzazine ordinaria (articoli 208 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006) per gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria a condizione che negli stessi vengano trattati esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura ovvero prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente alla medesima collegate.

Tale disposizione, nell’individuare una deroga al regime autorizzativo, fa riferimento esclusivamente all’impianto di sterilizzazione, indipendentemente dalla titolarità dello stesso.

In relazione alle valutazioni ambientali, il Ministero chiarisce inoltre che la deroga prevista dal DPR n. 254/2003 non esclude l’applicazione della Parte II del D.lgs. 152/2006. Gli impianti di sterilizzazione sono soggetti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) (Allegato III, Parte II del D.lgs. 152/2006) e, ove necessaria, di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Il soggetto tenuto a presentare l’istanza di VIA è il “proponente”, cioè chi elabora e presenta il progetto, individuato caso per caso in base agli obblighi contrattuali.

Per quanto riguarda la gestione dell’impianto, il Ministero richiama espressamente l’articolo 7, comma 3, del DPR n. 254/2003, secondo cui il direttore o responsabile sanitario della struttura e il gestore dell’impianto sono entrambi responsabili dell’attivazione dell’impianto e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi, sia in gestione diretta che appaltata.

Infine, per quanto rigurda il regime tariffario dei rifiuti, il Ministero conferma che i rifiuti sanitari sterilizzati sono assimilati ai rifiuti urbani (CER 20 03 01) e possono essere conferiti al servizio pubblico (a cui si applica la Tari) o avviati al recupero o al riciclo tramite operatori privati, secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 152/2006: in tale caso la dimostrazione dell’avvio a recupero esclude dalla quota variabile della tariffa.


Mase, risposta ad interpello 10 giugno 2026

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 relativo alla gestione degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari

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