Mase, trattamento fanghi presso impianti di depurazione

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito al trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi, presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.

Quesiti

In particolare, la Città Metropolitana di Milano pone al Ministero i seguenti quesiti:

  • se un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione, tenuto conto che in assenza di sezioni impiantistiche dedicate andrebbe determinandosi, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti sottoposti a regimi autorizzativi differenti;
  • se i quantitativi complessivamente trattati presso l’impianto, intesi come commistione di fanghi e altre tipologie di rifiuti provenienti da terzi, debbano essere globalmente e cumulativamente considerati per la verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

Risposta Mase

Il Ministero, dopo avere richiamato la disciplina applicabile, precisa che un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto legislativo, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3), lett. c) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione.

I quantitativi di fanghi che non siano stati sottoposti a trattamento completo e conferiti in impianti di trattamento delle acque ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

Devono, invece, essere cumulativamente considerati per la verifica delle soglie relative alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b i fanghi da individuare come rifiuti, quali i fanghi che siano stati sottoposti a trattamento completo.


Mase, risposta all’interpello n. 110619 dell’11 giugno 2025

Trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione del campo di applicazione dell’art.110 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    Torna in alto