Piemonte, nuove diposizioni in materia ambientale

Il Piemonte, con legge n. 9/2025, detta disposizioni anche in materia ambientale, tra cui riduzione PFAS in ambiente, acque sotterranee, inquinamento luminoso.

Sintesi

In particolare, la Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025”) al Capo IV (artt. 34 e ss.) recante “Dispone in materia di territorio e ambiente”, apporta modifiche alle leggi in materia di tutela delle acque dai PFAS, acque sotterranee ad uso irriguo, lotta all’inquinamento luminoso.

Riduzione PFAS

  • istituito un osservatorio tecnico-scientifico volto a supportare la strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, l’adozione di buone pratiche da parte dei soggetti coinvolti, il monitoraggio e controllo del loro rilascio nell’ambiente, il monitoraggio dei tempi di implementazione delle iniziative stabilite in attuazione della norma;
  • i valori limite di emissione allo scarico ed i termini temporali per il loro conseguimento, indicati nell’allegato A di cui all’articolo 74 della legge regionale 25/2021, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Acque sotterranee

Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall’obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica; tale esenzione è applicata anche se i pozzi non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024.

La norma aggiunge il comma 6-bis all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) prevedendo l’esenzione per le citate opere realizzate antecedentemente alla promulgazione della Legge 22/1996, prima della quale non era presente alcun obbligo.

Inquinamento luminoso

Modificata la legge regionale 31/2000 recante “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, tra cui:

  • riscritta la definizione di inquinamento luminoso, che ora è “ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde, al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, verso la volta celeste e che penetra nelle abitazioni arrecando disturbo o fastidio”;
  • disposto che tutti gli impianti di illuminazione e le sorgenti luminose devono evitare la generazione di inquinamento luminoso ed ottico. Inoltre, le emissioni luminose provenienti da tali impianti non devono dare luogo, all’interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dalla Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e quelle della normativa UNI. Con delibera della Giunta saranno individuate le limitazioni.
  • in merito ai divieti, la nuova norma dispone: “È vietata la produzione di inquinamento luminoso e ottico. È vietato l’utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.”

Testo

Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9

“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025”.

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