Il Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 597/2026, ha approvato la scheda tecnica sottoprodotto n. 10 – Residui di mescole (crude e/o scottate) derivanti dal processo di produzione degli pneumatici.
Il processo di produzione di uno pneumatico si articola sinteticamente nelle fasi di miscelazione ingredienti, semilavorati, confezione, vulcanizzazione e finitura.
I residui di mescole qualificabili come sottoprodotto sono i seguenti:
- Residui di processo provenienti dalla sala mescole Banbury;
- Mescole fuori specifica (residui non idonei all’utilizzo nell’industria dello pneumatico a causa del cattivo imbancalamento o irregolarità di laboratorio, mescole che superano i tempi limite per l’industria dello pneumatico ma mantengono intatte le proprietà strutturali per altri manufatti in gomma);
- Residui di mescole derivanti dalle fasi di set up.
- Residui di mescole dalla fase di batch-off
I residui di produzione indicati sopra possono essere impiegati in processi industriali che si articolano nelle seguenti fasi:
- Trattamento preliminare riconducibile alla normale pratica industriale del settore gomma, quale ad esempio ulteriore mescolazione a scopo di omogeneizzazione, mescolazione con altri residui di gomma o altri componenti tipici di mescole in gomma, con successiva calandratura e confezionamento, o ri-granulazione, lavaggio ed asciugatura
- Formatura mediante le tecnologie tipiche dell’industria della gomma, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, stampaggio, estrusione, calandratura, ecc.
- Vulcanizzazione, eventualmente contestuale al punto 2.
I sottoprodotti possono essere destinati a:
- aziende produttrici di articoli
- aziende produttrici di mescole
La scheda, inoltre, tratta i seguenti aspetti:
- requisiti standard,
- tracciabilità,
- aspetti gestionali, etichettatura, movimentazione e trasporto.
Decreto dirigenziale 10 agosto 2026, n. 597
DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – d.lgs 152/2006, art.184 bis – Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 10 – Residui di mescole (crude e/o scottate) derivanti dal processo di produzione degli pneumatici (Bur 20/08/2026)

