Prestazione energetica degli edifici, aggiornato Dm requisiti

Pubblicato nella GU il Dm 28 ottobre 2025 che aggiorna il decreto 26 giugno 2015 sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Il D.M. 26 giugno 2015 definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.

Il Decreto in commento, in vigore dal 3 giugno 2026, apporta modifiche al Dm 26/06/2015 (Decreto Requisiti minimi), al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all’attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, tra le modifiche si segnalano:

  • ambito di intervento – inclusa l’integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
  • definizioni – aggiornate e ampliate (es. “parte opaca dell’involucro edilizio”, “riflettanza solare”, “ponte termico”);
  • metodologie di calcolo – aggiornate norme tecniche di riferimento UNI/TS e UNI EN per energia primaria, illuminazione, ascensori e scale mobili;
  • gestione impianti termici – i criteri di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici sono fissati dal DPR 74/2013;
  • criteri generali e requisiti – sostituiito integralmente l’Allegato 1;
  • norme tecniche di riferimento – sostituito intefgralmente l’Allegato 2.

Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025

Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». (GU 05/12/2025, n. 283)

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