Nel portale Rentri si ricorda che dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 è fissata la seconda scadenza prevista dal Dm 59/2023 per l’iscrizione.
In particolare, dovranno iscriversi al RENTRI:
- gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti,
- gli enti e le imprese produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
In relazione ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del Dlgs. 152/2006 sopra citati, si rammenta che rientrano:
- c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (ndr: il comma 2 riguarda i rifiuti urbani);
- d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (ndr: il comma 2 riguarda i rifiuti urbani);
- g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.