Pubblicato nella GU il DPCM 11 febbraio 2026, che introduce nuove soglie quantitative per l’esportazione verso Paesi extra-UE di rottami metallici.
Il DPCM, in particolare, introduce nuove soglie quantitative per l’esportazione di rottami metallici classificati nei codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata UE, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87.
Il decreto si applica nell’ambito dell’art. 30 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51), relativo al controllo sulle materie prime critiche e stabilisce soglie specifiche, diverse da quelle previste per altri materiali, per tenere conto delle differenze di peso, valore e tipologia dei rottami metallici.
A tal riguardo, il citato articolo 30 è stato modificato dal decreto legge 25 giugno 2024, n. 84 (convertito dalla legge 9 agosto 2024, n. 115), che ha riformulato la disposizione sull’obbligo di notifica sui rottami ferrosi estendendolo anche ai rottami metallici includendo anche i codici doganali numero 7404, 7602 e 7902, oltre che al codice 7204 sul quale insisteva già l’obbligo.
Quindi, in virtù del decreto in parola, le esportazioni verso Paesi extra-UE dei rottami metallici indicati sono soggette a obbligo di notifica (almeno sessanta giorni prima della data di esportazione) quando superano le seguenti quantità:
Codici 7404 (rame) e 7602 (alluminio)
- Oltre 75 tonnellate per singola operazione
- Oltre 150 tonnellate complessive nello stesso mese solare
Codice 7902 (zinco)
- Oltre 50 tonnellate per singola operazione
- Oltre 100 tonnellate complessive nello stesso mese solare
Il decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18-3-2026.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026
Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l’esportazione dei rottami metallici (soglie minime). (GU Serie Generale n.64 del 18-03-2026)

