Il Veneto, con decreto direttoriale n. 286/2025, ha approvato il documento di “Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera (RSF) – Ceneri Volanti”.
Il documento, in particolare, tratta:
- Denominazioni e caratteristiche principali del sottoprodotto
- Processo produttivo da cui origina il sottoprodotto
- Utilizzo
- Trattamenti a cui può essere sottoposto il residuo
- Requisiti prestazionali e ambientali
- Aspetti gestionali
- Tracciabilità
I sottoprodotti denominati “Ceneri volanti” inseriti in questa filiera, sono esclusivamente i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche; tale processo.
I sottoprodotti “Ceneri Volanti” possono essere utilizzati nelle filiere produttive dei:
- cementifici;
- produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo).
Il documento precisa che sono possibili i trattamenti esclusivamente correlati agli utilizzi sopraccitati e per normale pratica industriale si intende:
- deposito (nel sito di produzione o, per motivi logistici, in altre aree in disponibilità del produttore iniziale);
- controllo visivo finalizzato all’allontanamento di eventuali frazioni estranee, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di vagliatura meccanica (non è ammessa la vagliatura finalizzata alla selezione dimensionale del sottoprodotto);
- analisi/verifica documentale.
Il sottoprodotto “Ceneri Volanti” dovrà essere sempre accompagnato da una scheda descrittiva attestante il possesso delle caratteristiche delle ceneri prodotte, la descrizione degli eventuali trattamenti, ancorché minimi, effettuati sulle ceneri da parte del produttore e il periodo di produzione delle stesse, redatta dallo stesso produttore delle ceneri, accompagnata dalle analisi prestazionali, ambientali e radioattive.
Le ceneri volanti dovranno essere stoccate in silos, trasportate mediante silos, attuando modalità di trasporto, trasferimento e movimentazione atte a non provocare la dispersione delle stesse. Inoltre, nei luoghi di deposito dovranno essere debitamente etichettati con la dicitura “sottoprodotto-ceneri volanti”.
I sottoprodotti devono essere commercializzati e trasferiti direttamente dal produttore all’utilizzatore finale, o anche per tramite di intermediari operanti sul territorio nazionale o estero e ogni soggetto coinvolto deve produrre e conservare idonea documentazione tecnica e commerciale.
Decreto Direttoriale 22 agosto 2025, n. 286
Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera – del Sottoprodotto nominato “Ceneri Volanti”.