Pubblicato nella GU del 29-4-2026 il Decreto 26 marzo 2026 che aggiorna e sostituisce la precedente disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Il decreto aggiorna la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire, su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente.
Il decreto, in vigore dal 14 maggio 2026, abroga il Dm 8 aprile 2008 e il Dm 13 maggio 2009 e definisce caratteristiche tecniche, requisiti gestionali, rifiuti conferibili e modalità operative dei centri di raccolta comunali e intercomunali, di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del dlgs 152/2006.
I centri di raccolta, aree presidiate e attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani, sono realizzati dagli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, o dai comuni: gli stessi enti poi disciplinano con regolamento l’organizzazione e la gestione dei centri, le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di accesso dell’utenza.
Possono conferire:
- Utenze domestiche.
- Utenze non domestiche (secondo allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs. 152/2006).
- Strutture sanitarie per rifiuti assimilati.
- Associazioni ambientaliste per rifiuti raccolti in campagne di pulizia.
La gestione dei centri è soggetta a determinati requisiti:
- iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (categoria 1)
- prestazione di garanzia finanziaria,
- presenza di personale qualificato e formato, in particolare per la gestione dei RAEE.
Inoltre, il decreto dispone:
- obbligo di tenuta del registro carico/scarico per rifiuti pericolosi;
- registrazione dei RAEE in uscita;
- procedure di contabilizzazione rifiuti in ingresso, per utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura;
- conservazione dati per 3 anni dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita.
I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare, ma dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto è corredato da tre allegati:
- allegato 1 (elenco dei rifiuti conferibili),
- allegato 2 (scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta),
- allegato 3 (scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal centro di raccolta).
Decreto Ministeriale 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. (GU Serie Generale n.98 del 29-04-2026)

