Tutela penale dell’ambiente, attuata la direttiva 2024/1203

Pubblicato nella GU il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

Sintesi

Il dlgs n. 81/2026, in vigore dal 2 giugno 2026 e composto da 13 articoli suddivisi in quattro titoli, aggiorna il codice penale, la disciplina sulla responsabilità degli enti e il dlgs 152/2026.

Tra le disposizioni, si segnalano:

Definizioni

L’articolo 2 riprende le definizioni della direttiva e introduce le definizioni chiave necessarie per l’applicazione delle nuove norme, quali:

  • habitat all’interno di un sito protetto,
  • ecosistema.

Modifiche al Codice penale

L’articolo 3 reca una serie di modifiche al codice penale, in particolare ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale ed introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti, nonché la nozione di abusività per i reati ambientali e ulteriori circostanze aggravanti.

Reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis)

  • Aggiunto espressamente, quale oggetto di tutela, l’habitat oltre che ecosistemi.
  • Rafforzate le aggravanti:
    • in aree protette o vincolate
    • danno a specie animali o vegetali protette
    • danno a ecosistemi di grandi dimensioni
    • danno di un ecosistema con effetti durevoli dell’inquinamento
  • Nuova aggravante: distruzione di habitat in area protetta o sottoposta a vincolo.

Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1)

La condotta delittuosa è integrata dall’abusiva immissione sul mercato o dall’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo
scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, nello specifico:

  • delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

    Nozione di “abusivamente” (art. 452-quinquiesdecies)

    Con il termine abusivamente si intende:

    • violazione di norme UE o nazionali ambientali
    • autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con minaccia/violenza

    Nuove aggravanti generali (art. 452-sexiesdecies)

    Inserite circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili a tutti i reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, in particolare:

    • Profitto rilevante
    • Uso di documenti o dichiarazioni falsi

    Altri reati

    Gli articoli 4 e 5 introducono due nuove fattispecie di reato, in particolare:

    • Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive (art. 4)
    • Produzione e commercio di gas fluorurati a effetto serra (art. 5)

    Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)

    L’articolo 8 apporta modifiche all’articolo 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali, in particolare:

    • estesa la responsabilità amministrativa agli enti per i nuovi reati;
    • aumentate le sanzioni pecuniarie;
    • introdotte nuove fasce di sanzioni per violazioni degli articoli 4 e 5 del decreto.

    Modifiche al dlgs 152/2006

    L’articolo 12 sostituisce il comma 4 dell’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sui rifiuti.


    Testo

    Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 

    Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. (GU Serie Generale n.113 del 18-05-2026)

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