Emilia-Romagna, aree idonee impianti FER

L’Emilia-Romagna, con legge regionale n. 5/2026, individua le ulteriori aree idonee e disciplina l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori.

La legge, in vigore dal 30 maggio 2026, persegue la finalità di:

  • minimizzare gli impatti su paesaggio, ambiente, patrimonio culturale e settore agricolo;
  • dare priorità a installazioni su edifici, capannoni, parcheggi, aree industriali;
  • precisare che le aree idonee sono costituite dalle aree elencate nell’articolo 11 bis, comma 1, e 11 ter del dlgs n. 190/2024 e dalle ulteriori aree indicate all’articolo 3 della legge. Le aree idonee comunque non garantiscono automaticamente il diritto a costruire, ma semplificano le procedure.

Ulteriori aree idonee

L’articolo 3 include tra le aree idonee:

  • Aree entro 100 m da siti di bonifica.
  • Aree entro 50 m da data center e impianti idrici (solo autoconsumo).
  • Interporti, aree ecologicamente attrezzate, cave ripristinate, rotatorie.

Uso delle superfici agricole (SAU)

L’articolo 4 pone dei limiti all’uso delle aree agricole in percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) determinata con riferimento all’anno 2020, in particolare:

  • Limite massimo: 1,5% SAU regionale e 2,5% SAU comunale.
  • Decorsi 60 gg. dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite, le nuove istanze sono dichiarate improcedibili (salvo CER e procedimenti già avviati).

Criteri per l’installazione degli impianti

Il Titolo II della legge è dedicato ai criteri per l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili distinti tra:

  • Impianti fotovoltaici a terra (art. 10),
  • Impianti agrivoltaici (art. 11),
  • Impianti flottanti (art. 12),
  • Impianti eolici (art. 13),
  • Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali (art. 14),
  • Impianti idroelettrici (art. 15),
  • Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori (art. 16).

Fotovoltaico a terra

Per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole:

  • Soglia PAS aumentata del 30% se almeno il 50% dell’energia è destinata all’autoconsumo o contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine (Power Purchase Agreement – PPA) con clienti finali insediati nella regione di durata contrattuale non inferiore a cinque anni.
  • Possibile installazione in aree agricole non idonee solo per CER, PNRR o progetti strategici.
  • Obbligo di attestare assenza di colture certificate nel triennio precedente.

Agrivoltaico

L’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole è consentita:

  • deve essere garantita continuità agricola: PLV ≥ 80% della PLV standard;
  • obbligo di Relazione agronomica e monitoraggio triennale;
  • possibili sanzioni e rimozione dell’impianto se non si mantiene la produttività;
  • previsto un piano di ripristino che garantisca il recupero della piena utilizzabilità agronomica del suolo entro un periodo massimo di tre anni agrari.

Entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione.

Impianti flottanti

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti:

  • possono essere installati su bacini e cave a invaso, fino all’80% della superficie;
  • garantire una fascia libera di 10 m dalle sponde;
  • effettuare la Valutazione di incidenza, se gli interventi ricadano in ambiti rientranti nella Rete Natura 2000 o abbiano effetti significativi sulla medesima.

Eolico

L’installazione degli impianti eolici nelle aree agricole è subordinata alla verifica di un’adeguata producibilità energetica degli stessi, calcolata sulla base della caratterizzazione anemologica del sito prescelto, al fine di contemperare gli eventuali impatti territoriali, ambientali e paesaggistici.

La norma riporta i casi nei quali è comunque ammissibile l’installazione, tra cui impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica.

di

Biogas, biometano, biomasse

Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con residui di produzione, ivi inclusi gli effluenti di allevamento, prodotti dall’azienda che ha realizzato l’impianto o da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri, salvo tra l’altro in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano.

    Idroelettrico

    Ferma restando l’osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati nel rispetto della disciplina idrica e paesaggistica.

    Accumuli ed elettrolizzatori

    Per l’installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie a essi assimilabili:

    • deve essere garantita una fascia di rispetto di 500 m da residenze e di 1 km da recettori sensibili (quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche);
    • la dismissione degli impianti installati in area agricola deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

    Legge Regionale 29 maggio 2026, n. 5

    individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale (Bur n.135 del 29.05.2026 – Parte Prima)

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