Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.
Quesito
La Regione Calabria chiede al Ministero alcuni chiarimenti sulle modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento e sui relativi contenuti autorizzativi, anche alla luce di precedenti orientamenti ministeriali, con particolare riferimento a:
- natura del deposito intermedio
- capacità istantanea dell’impianto
- estensione applicabilità dei principi espressi per R12
- contenuti minimi dell’autorizzazione
Risposta Mase
Natura del deposito intermedio
Con riferimento al primo quesito relativo alla natura giuridica del deposito intermedio e alla sua codifica nell’atto autorizzativo, il Ministero ritiene che il deposito dei rifiuti decadenti dall’operazione R12, in attesa del loro avvio a successivo impianto:
- debba essere disciplinato nell’ambito del titolo autorizzativo quale modalità gestionale connessa e funzionale all’operazione di trattamento autorizzata, e non quale autonoma operazione codificata, nei casi in cui la normativa non consenta di ricondurre tale deposito a una specifica operazione di recupero o smaltimento prevista dagli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006.
In tali ipotesi, l’atto autorizzativo dovrà individuare espressamente le condizioni di esercizio di tale deposito, senza attribuire un codice non previsto dalla normativa, ma qualificandolo come fase funzionalmente collegata alla gestione degli output prodotti dall’attività autorizzata.
Capacità istantanea
Con riferimento al secondo quesito, relativo all’incidenza sulla capacità istantanea dell’impianto, i rifiuti in uscita presenti nell’impianto:
- devono essere considerati nella capacità complessiva,
- devono avere limiti quantitativi e temporali dedicati,
- devono essere valutati in relazione a sicurezza, superfici disponibili, prevenzione incendi, flussi gestionali.
Estensione del principio ad altre operazioni
Con riferimento al terzo quesito, relativo all’estensione del principio alle operazioni diverse da R12, Il Ministero distingue i diversi presupposti applicativi:
- il deposito temporaneo è sempre inapplicabile ai rifiuti già gestiti (recupero o smaltimento), in quanto tali rifiuti risultano già inseriti nel circuito della gestione;
- la non applicabilità di R13 agli output da R12 è specifica per la formulazione di R12, che rinvia alle operazioni da R1 a R11 e non alla
- successiva R13;
- per altre operazioni, l’eventuale stoccaggio codificato deve essere valutato dall’autorità competente caso per caso, evitando duplicazioni o passaggi incoerenti.
Contenuti minimi dell’autorizzazione
Con riferimento al quarto quesito relativo al contenuto minimo dell’atto autorizzativo, il Ministero, in continuità con quanto già espresso, precisa che l’autorizzazione deve prevedere:
- codici EER dei rifiuti interessati,
- limiti quantitativi coerenti con capacità e configurazione dell’impianto,
- tempi massimi di permanenza,
- prescrizioni tecniche su aree, separazione flussi, tracciabilità, gestione matrici ambientali, prevenzione incendi.
Mase, risposta ad interpello n. 173448 del 12/8/2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti sulla modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.

