Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti e gestione delle scorte.
Quesito
Confindustria chiede al Ministero chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile alle scorte di piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica commercializzati come prodotti riutilizzabili, con specifico riferimento all’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
Risposta Mase
Il Ministero ricorda che l’art. 14-bis prevede un periodo transitorio di un anno. A partire dal 21 aprile 2027:
- solo i prodotti che rispettano le caratteristiche tecniche previste dalla norma potranno essere qualificati come riutilizzabili;
- i prodotti che non rispettano tali requisiti non potranno più essere commercializzati come riutilizzabili, anche se erano stati immessi sul mercato prima di tale data.
Secondo il Ministero, il legislatore ha già disciplinato il problema delle scorte concedendo il periodo transitorio di un anno per:
- consentire alle imprese di adeguare la produzione;
- permettere l’esaurimento delle giacenze presenti lungo la filiera commerciale.
Di conseguenza, dopo il 21 aprile 2027 non è possibile continuare a vendere come riutilizzabili prodotti non conformi invocando il fatto che fossero stati immessi sul mercato prima di tale data.
In ragione di quanto sopra, secondo il Ministero anche il quesito relativo alla documentazione necessaria per dimostrare l’avvenuta immissione sul mercato prima del 21 aprile 2027 diventa irrilevante e quindi viene considerato assorbito.
Mase, riscontro del 30 ottobre 2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in materia di prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti e gestione delle scorte.

