Decreto legge su ambiente, clima e terra dei fuochi

Pubblicato nella GU il decreto legge 8 ottobre 2026, n. 177 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”.

Il decreto legge 177/2026, in vigore dal 9 ottobre 2026 e composto da sei articoli, introduce misure urgenti con la finalità di:

  • Rafforzare le istruttorie ambientali e le procedure autorizzative.
  • Gestire eventi imprevedibili legati ad ambiente e clima.
  • Potenziare la mitigazione del rischio idrogeologico.
  • Accelerare politiche di economia circolare.
  • Rafforzare gli interventi di bonifica, con particolare attenzione all’area Terra dei fuochi.

Tra le disposizioni, si segnalano:

Rafforzamento istruttorie ambientali

La norma modifica l’articolo 8 del dlgs 152/2006 (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS) per:

  • migliorare le procedure VIA e i diritti di istruttoria;
  • introdurre un nuovo sistema di copertura dei costi (fino a 5 milioni €/anno dal 2026).

Economia circolare

La norma apporta modifiche al DLgs 152/2006 in materia di responsabilità estesa del produttore e terre e rocce da scavo, nonché ad altre norme, tra cui CSS‑combustibile, in particolare:

  • Modificato l’articolo articolo 178-ter del dlgs 152/2006 (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) introducendo nuove regole per la trasparenza e la gestione dei conflitti di interesse negli organismi.
  • Inserito l’articolo 185-ter al dlgs 152/2006 (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali) apportando una semplificazione nella disciplina per terre e rocce da scavo:
    • aumento dei limiti di deposito (fino a 4.000 m³ di cui al massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi) per terre e rocce da scavo qualificate con i codici EER 17.05.04 o 17.05.03*;
    • riutilizzo diretto, anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale, nei “cantieri puntuali” fino a 20 m³, salvo eccezioni previste nel decreto.
  • Semplificazioni per l’uso di CSS‑combustibile negli impianti:
    • gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non sono considerati modifiche sostanziali se rispettano determinate condizioni;
    • tempi certi, tra cui: 45 giorni per eventuale richiesta di nuova autorizzazione.
  • Obblighi annuali di comunicazione per i produttori di bottiglie in plastica (quantità, plastica riciclata, provenienza).

Decreto Legge 8 ottobre 2026, n. 177 

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche. (GU Serie Generale n.234 del 08-10-2026)

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