Pubblicato nella GU il decreto legge 8 ottobre 2026, n. 177 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”.
Il decreto legge 177/2026, in vigore dal 9 ottobre 2026 e composto da sei articoli, introduce misure urgenti con la finalità di:
- Rafforzare le istruttorie ambientali e le procedure autorizzative.
- Gestire eventi imprevedibili legati ad ambiente e clima.
- Potenziare la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Accelerare politiche di economia circolare.
- Rafforzare gli interventi di bonifica, con particolare attenzione all’area Terra dei fuochi.
Tra le disposizioni, si segnalano:
Rafforzamento istruttorie ambientali
La norma modifica l’articolo 8 del dlgs 152/2006 (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS) per:
- migliorare le procedure VIA e i diritti di istruttoria;
- introdurre un nuovo sistema di copertura dei costi (fino a 5 milioni €/anno dal 2026).
Economia circolare
La norma apporta modifiche al DLgs 152/2006 in materia di responsabilità estesa del produttore e terre e rocce da scavo, nonché ad altre norme, tra cui CSS‑combustibile, in particolare:
- Modificato l’articolo articolo 178-ter del dlgs 152/2006 (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) introducendo nuove regole per la trasparenza e la gestione dei conflitti di interesse negli organismi.
- Inserito l’articolo 185-ter al dlgs 152/2006 (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali) apportando una semplificazione nella disciplina per terre e rocce da scavo:
- aumento dei limiti di deposito (fino a 4.000 m³ di cui al massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi) per terre e rocce da scavo qualificate con i codici EER 17.05.04 o 17.05.03*;
- riutilizzo diretto, anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale, nei “cantieri puntuali” fino a 20 m³, salvo eccezioni previste nel decreto.
- Semplificazioni per l’uso di CSS‑combustibile negli impianti:
- gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non sono considerati modifiche sostanziali se rispettano determinate condizioni;
- tempi certi, tra cui: 45 giorni per eventuale richiesta di nuova autorizzazione.
- Obblighi annuali di comunicazione per i produttori di bottiglie in plastica (quantità, plastica riciclata, provenienza).
Decreto Legge 8 ottobre 2026, n. 177
Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche. (GU Serie Generale n.234 del 08-10-2026)

