Pubblicato nella GU il Dm 13 aprile 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2022/1999 e la direttiva delegata (UE) 2025/1801 in materia di procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
Sintesi
Il decreto, in vigore dal 2 giugno 2026 e che si applica dal 24 giugno 2026, traspone in un unico testo le disposizioni della direttiva 2022/1999/UE, come modificate dalla decisione (UE) 2024/1254 e dalla direttiva (UE) 2025/1801 abrogando i precedenti decreti del 1997, 2001 e 2005.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 dispone che il decreto:
- si applica ai controlli dei trasporti stradali di merci pericolose effettuati in Italia o in ingresso nel territorio nazionale.
- sono esclusi i veicoli delle Forze armate.
- comunque, nel rispetto del diritto comunitario, non limita altri controlli previsti dalla normativa nazionale.
Modalità dei controlli
L’articolo 4 sui controlli, effettuati a campione e, per quanto possibile, coprire un’ampia parte della rete stradale nazionale, dispone che:
- per effettuare i controlli deve essere utilizzata la lista di controllo (Allegato I);
- al conducente deve essere consegnato un esemplare di tale lista o un documento che attesti l’esecuzione del controllo.
Infrazioni
Se vengono rilevate infrazioni:
- Il veicolo può essere fermato finché non è in regola.
- Possono essere adottate misure adeguate, incluso il divieto di ingresso nell’UE.
Di rilievo si segnala il nuovo sistema di classificazione delle infrazioni, articolato in tre categorie di rischio (allegato II).
- categoria I – Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
- categoria II – Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al piu’ tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
- categoria III – Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall’impresa.
Allegati
Il decreto è corredato da tre allegati:
- Allegato I – lista di controllo.
- Allegato II – elenco dettagliato delle infrazioni, suddivise in tre categorie di rischio.
- Allegato III – modello per la relazione biennale.
Testo
Decreto Ministeriale 13 aprile 2026
Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (GU Serie Generale n.125 del 01-06-2026)

