Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
Quesito
In particolare, la Provincia di Lecco chiede al Ministero chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e, in particolare, a quelli a cui è soggetto un importatore di un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto.
Risposta Mase
Il Ministero, dopo avere richiamato il quadro normativo ritiene che:
l’esclusione dal campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014 per un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto, opera solo laddove si verifichino le condizioni definite dalla normativa RAEE, anche secondo quanto indicato dalle F.A.Q. specifiche, comprese quelle relative all’immissione sul mercato.
Tale principio generale non può trovare applicazione tout court, essendo necessaria una valutazione specifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell’apparecchiatura nonché delle modalità di importazione, utilizzo, custodia e successiva gestione della stessa.
Qualora non dovessero verificarsi le condizioni sopra riportate e il bene acquistato dovesse essere considerato un’AEE a tutti gli effetti, rientrando nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, il soggetto qualificabile come produttore sarà tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal citato decreto, anche mediante la nomina di un rappresentante autorizzato.
Fermo restando quanto sopra indicato, qualora l’importatore assuma la qualifica di produttore, lo stesso è tenuto, tra i vari obblighi, anche a fornire le informazioni di cui all’art. 26, comma 1, lettere a) – e), del D.lgs. 49/2014 nelle istruzioni d’uso, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2, lett. c) (da € 2.000 a € 5.000).
Mase, risposta ad interpello n. 111059 del 25-05-2026
Interpello in materia ambientale in ordine agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

