L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato una FAQ fornendo chiarimenti in merito alla categoria alla quale devono iscriversi le imprese che svolgono attività di sgombero di cantine e garage.
L’Albo precisa che l’attività di sgombero di cantine e garage richiede l’iscrizione, a seconda della tipologia dei rifiuti gestiti, nelle categorie di cui al comma 5, art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e non alla 2-bis, destinata ai produttori dei propri rifiuti.
Difatti, prosegue l’Albo, l’impresa che esercita l’attività di sgombero, infatti, non può essere considerata “produttore” ai sensi dell’articolo 183, del D.lgs. n.152/2006 e, di conseguenza, tali rifiuti non possono rientrare nella fattispecie di cui all‘ art. 212 comma 8 che regolamenta la categoria di trasporto 2-bis destinata esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti.
Vai alla new dell’Albo: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/faq.sgombero

