Il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), con sentenza n 1/2026, ribadisce l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela fallimentare anche in caso di abbandono su suolo altrui.
La IV sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione se possa essere ordinata al curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 192 del dlgs n. 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente), la rimozione dei rifiuti prodotti dall’imprenditore, il quale nell’esecuzione di un contratto d’appalto li ha dapprima collocati lecitamente su un’area di proprietà di un terzo con il consenso di questi, non li ha poi rimossi, violando il relativo obbligo, ed è stato infine dichiarato fallito.
Secondo la plenaria, la curatela fallimentare è obbligata a rimuovere i rifiuti abbandonati dall’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, anche qualora i rifiuti siano stati sversati su un terreno di proprietà di terzi e detenuto dall’imprenditore in virtù di un titolo contrattuale che autorizzava il loro deposito temporaneo e ne prevedeva la successiva rimozione.
In linea con il principio eurounitario “chi inquina paga”, l’elemento determinante non è la titolarità del terreno (ossia la sua inclusione nella massa attiva fallimentare), bensì la detenzione del rifiuto intesa come inerenza all’attività d’impresa.
Di conseguenza, poiché i rifiuti derivano direttamente dal ciclo produttivo aziendale, i costi del loro smaltimento configurano un’esternalità negativa della stessa attività economica e, pertanto, devono gravare sulla procedura concorsuale.
In conclusione, la plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:
- «– Ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in continuità con i principi enunciati da questa Adunanza plenaria con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione.
- L’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito».

