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Archivio News Giurisprudenza 2006

Cassazione Penale: Rifiuti - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Confisca del mezzo di trasporto

Sez. III, 22 dicembre 2006, n. 42227 (c.c. 15 novembre 2006) [RV235406]

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256;
D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152, art. 259

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato decreto n. 152, va disposta la confisca del mezzo di trasporto ex art. 259, comma secondo, stesso decreto.

Cassazione Penale: Acque - metodiche di campionamento del refluo

Sez. III, 11/09/2006 (06/07/2006), n. 29884 RV234662

D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
D.Lgs. 18/08/2000, n. 258, art. 25
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disposizione sulla metodica di prelievo e campionamento del refluo. di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 non opera una integrazione della fattispecie penale di cui all'art. 59 del citato D.Lgs. n. 152, né indica un criterio legale di valutazione della prova, atteso che si limita ad indicare quale metodica normale quella del campionamento medio nell'arco delle tre ore, ma non esclude che l'organo di controllo possa procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, purché si dia espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata. (Rigetta, App. Milano, 11 marzo 2005)

Cassazione Penale: Aria - Impianto senza autorizzazione - Successione di titolarità

Sez. III, 12/07/2006 (27/04/2006), n. 24057 RV234478

Pres. DE MAIO Guido - Est. FRANCO Amedeo - P.M. FRATICELLI Mario - G.T.

D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24

Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora sostituito dall'art. 279, comma primo, parte prima, del D.Lgs. n. 152 del 2006) non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza della stessa. (Rigetta, Trib. Benevento, 6 ottobre 2004)

Cassazione Penale: Rifiuti - Terre e rocce da scavo

Sez. III, 12/07/2006 (28/04/2006), n. 24046 RV234473

Pres. DE MAIO Guido - Est. FRANCO Amedeo - P.M. FRATICELLI Mario - C.G.

Legge 21/12/2001, n. 443, art. 1

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui utilizzazione si è resa necessaria per procedere materialmente alle attività di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 14 ottobre 2005)

Cassazione Civile: Acque - Derivazioni e Utilizzazioni - Concessione

Sez. Unite, 11/07/2006, n. 15665 RV591501

Pres. CARBONE Vincenzo - Est. RORDORF Renato - P.M. IANNELLI Domenico - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO c. S.E.M. - SOCIETA' ENERGETICA MERIDIONALE S.R.L.

R.D. 11/12/1933, n. 1775, art. 7
R.D. 11/12/1933, n. 1775, art. 45

In tema di acque pubbliche, al fine di stabilire se una domanda di concessione di derivazione di acqua debba o meno considerarsi nuova, e vada quindi istruita con la procedura prevista dall'art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non assume alcun rilievo l'eventuale sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un altro soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che propone la domanda chieda di subentrare nella posizione del preesistente concessionario, ovvero di realizzare una propria derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto tecnico, che dev'essere allegato alla domanda, ed in ordine al quale si rende necessaria, in particolare, l'acquisizione del parere del Consiglio superiore di lavori pubblici. L'applicabilità di tale procedura non è infatti esclusa dal fatto che, in relazione alle medesime acque, già esista una concessione di derivazione a beneficio di un terzo, né dall'eventualità che la nuova derivazione debba tener conto in qualche misura dei diritti già spettanti ad un precedente concessionario, secondo le regole stabilite per la c.d. "sottensione" dagli artt. 45 e ss. del testo unico: tali circostanze, infatti, si riflettono sul contenuto finale del provvedimento che l'Amministrazione è chiamata ad adottare, potendo costituire motivo di rigetto della nuova domanda, e giustificando comunque una discussione, che deve formare anch'essa oggetto del prescritto parere, in ordine alla decadenza della precedente concessione, nonché alla compatibilità della nuova derivazione con altra utilizzazione già concessa, alla prevalente importanza della nuova concessione rispetto alla precedente, ed al modo di garantire o indennizzare i diritti del precedente concessionario. (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 15 Dicembre 2003)

Cassazione Penale: Rifiuti - Pneumatici usati

Sez. III, 06/07/2006 (19/05/2006), n. 23494 RV234485

Pres. LUPO Ernesto - P.M. Di Popolo Angelo - C.A.

D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6

I pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997. (Rigetta, Trib. Piacenza, 11 ottobre 2004)

Cassazione Penale: Rifiuti - Ordinanza del Sindaco

Sez. III, 06/07/2006 (18/05/2006), n. 23489 RV234484

Pres. PAPA Enrico - M.P.

Decreto Legisl. del 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2
Decreto Legisl. del 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto. (Rigetta, App. Brescia, 25 ottobre 2004)

Cassazione Penale: Acque - Scarichi - Analisi dei campioni

Sez. III, 20/06/2006 (11/05/2006), n. 21136 RV234521

D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59
Codice procedura penale art. 180
Nuovo C.p.p.disp.att.e trans. art. 223

In tema di scarichi di acque reflue industriali convogliate nel deflusso delle acque meteoriche, le analisi dei campioni, eseguite dalla ASL in via amministrativa, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, alla stregua della quale il preventivo avviso circa l'ora, il giorno e il luogo dell'esame è necessario solo in ipotesi di revisione dell'analisi. (La Corte ha precisato che l'eventuale violazione della disciplina in questione dà luogo ad una nullità di carattere intermedio non più deducibile dopo la sentenza di primo grado). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Oristano, 5 Novembre 2004)

Cassazione Penale: rifiuti - Attività di lavorazione del latte

Sez. III, 12/05/2006 (23/03/2006), n. 16304 RV234326

Pres. ONORATO Pierluigi - R.F.

D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51

Il siero residuato dall'attività di lavorazione del latte operata in un caseificio costituisce un rifiuto a condizione che il produttore abbia deciso di disfarsi dello stesso, concorrendo in tale caso entrambi i requisiti, oggettivi e soggettivi, qualificanti un bene quale rifiuto. (Fattispecie nella quale il produttore è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, per essersi disfatto del siero residuato mediante sversamento in torrente). (Rigetta, Trib. Termini Imerese, 15 maggio 2003)

Cassazione Penale: Acque - Azienda zootecnica

Sez. III, 12/05/2006 (01/03/2006), n. 16290 RV234320

Pres. VITALONE Claudio - Est. FRANCO Amedeo - P.M. Meloni Vittorio - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone c. D.G.S.

D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 28
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 38
D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 59

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da una azienda zootecnica è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità competente, indipendentemente dalla assimilabilità degli stessi ai reflui domestici, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152 del 1999, atteso il disposto di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. n. 152, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 59, comma undicesimo ter, dello stesso decreto (disposizioni riprodotte senza modificazioni sul punto nel D.Lgs. n. 152 del 2006). (Annulla senza rinvio, Trib. Frosinone, 8 giugno 2005)

Cassazione Penale: Aria - preventiva comunicazione attivazione nuovo impianto

Sez. 3, 04/05/2006 (16/12/2005), n. 15521

Pres. VITALONE Claudio - P.M. DI POPOLO Angelo - P.M. RV233921

D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24

In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, attivazione di nuovo impianto in difetto di preventiva comunicazione, ha natura di reato permanente, e la permanenza si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non effettui , anche oltre il termine prescritto, la comunicazione di messa in esercizio. (Disposizioni ora sostituite dagli artt. 269 e 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) (Dichiara inammissibile, Trib. S. M. Capua Vetere, 10 Aprile 20003)

Cassazione Penale: Rifiuti - Fanghi di depurazione

Sez. 3, 21/04/2006 (14/03/2006) n. 14242 RV233934

DLvo, 27/01/1992, n. 99, art. 16.

In tema di disciplina dei fanghi di depurazione, l'inizio dei lavori di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto e senza alcuna comunicazione all'autorità competente, configura il reato di cui all'art. 16, comma quinto, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 99, inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Cassazione Civile: Acque - Derivazioni e Utilizzazioni (Utenze) - Canoni

Sez. Unite, 02/03/2006, n. 4584 RV587286

Pres. CORONA Rafaele - Est. PREDEN Roberto - P.M. CENICCOLA Raffaele - P.A.M. c. NUOVE ACQUE S.P.A.

D.Lgs. 31/03/1998, n. 80, art. 33
Legge 21/07/2000, n. 205, art. 7

La domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 33, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l'atto amministrativo generale con il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l'oggetto del processo.

Cassazione Penale: Rifiuti - discarica - confisca area in comproprietà

Sez. 3, 21/02/2006 (24/01/2006), n. 6441 RV233310

D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 art. 51 comma. 3

In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è possibile disporre la confisca dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di cui al citato articolo 51. (Annulla senza rinvio, Trib.Cagliari, s.d. Sanluri, 6 Maggio 2005)

Cassazione Penale: Aria - messa in esercizio nuovo impianto

Sez. 3, 03/02/2006 (20/01/2006), n. 4514 RV233107

D.P.R. 24/05/1988, n. 203, art. 24
Codice procedura penale art. 321

In tema di inquinamento atmosferico, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 24 comma quarto, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, fra le "prescrizioni" la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale, possono ricomprendersi anche quelle che impongano adempimenti prodromici alla messa in esercizio del nuovo impianto, in funzione di una preventiva verifica delle condizioni ambientali esistenti nel luogo in cui l'impianto stesso dovrà essere attivato. In tal caso, però, il reato si perfeziona e si esaurisce all'atto in cui l'attivazione ha effettivamente luogo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione, sotto il profilo della rappresentata esigenza di impedire la prosecuzione del reato e l'aggravamento delle relative conseguenze, il sequestro preventivo di una centrale elettrica le cui emissioni non risultavano superiori ai limiti consentiti ma la cui attivazione non era stata preceduta, contrariamente a quanto disposto nei provvedimenti autorizzativi, dalla rilevazione, per un certo tempo, della qualità dell'aria nella zona interessata). (Annulla senza rinvio, Trib. Pavia, 20 Settembre 2005)

Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito

Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 3) RV233292

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)

Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito

Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 2) RV233293

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, l'elemento oggettivo prevede una attività di gestione dei rifiuti organizzata con allestimento preventivo dei mezzi necessari, mentre sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto, che può rilevare sia come maggiori ricavi, che minori costi. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)

Cassazione Penale: Rifiuti - traffico illecito

Sez. III, 03-02-2006 (16-12-2005), n. 4503 (massima 1) RV233294

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 18 Luglio 2005)

Cassazione Penale: Aria - impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti

Sez. III, 01-02-2006 (10-01-2006), n. 3963 - Pres. PAPADIA Umberto - Est. TERESI Alfredo - P.M. Passacantando Guglielmo - D.S.N. RV233484

D.P.R. 24-05-1988, n. 203, art. 24

In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R.. (Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003)

Cassazione Penale: Acque - scarichi esistenti

Sez. III, 19-01-2006 (06-12-2005), n. 2230 - Pres. LUPO Ernesto - C.G.  RV233299

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli scarichi già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (13 giugno 1999), ma non in regola con l'autorizzazione prevista dalla previgente normativa, vanno considerati nuovi ed immediatamente sottoposti alle nuove prescrizioni, tra cui l'obbligo di preventiva autorizzazione, ed il rispetto dei limiti di accettabilità. (Rigetta, Trib. Vicenza, 8 Maggio 2003)

Cassazione Penale: Rifiuti - discarica - responsabilità proprietario del terreno

Sez. 3, 19/01/2006 (12/10/2005), n. 2206 RV233007

Pres. Lupo E - Rel. Onorato P - Bruni - P.M. (Conf.)

D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 14
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51
Codice penale art. 40, comma 2

Il proprietario di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Cassazione Penale: Rifiuti - deposito temporaneo

Sez. 3, 18/01/2006 (05/12/2005), n. 2033 RV233019

Pres. Papadia U - Rel. Petti C - Cascone - P.M. (Conf.)

D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 6
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 14
D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, art. 51, comma 2

In tema di gestione dei rifiuti, allorché non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 per un deposito temporaneo ex art. 6 lett. m) si realizza un deposito irregolare, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, divieto di abbandono, sanzionato dal successivo art. 51, comma secondo.

 



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