 
    
   
   Cassazione Penale: Acque - Deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido
Sez. III, 28 novembre 2007, n. 44290 (ud. 7 novembre 2007) [RV238075]
D.Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8
			D.Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51
			D.Lgs., 11 maggio 1999, n. 152, art. 2).
Integra il reato di deposito incontrollato di 
			rifiuti allo stato liquido (art. 51, comma secondo, del D.L.vo 5 
			febbraio 1997, n. 22), lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, 
			delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle 
			attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto 
			termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse 
			dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque 
			che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella 
			rete fognaria), nè il reato è escluso in presenza di 
			un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete 
			fognaria, in quanto l'attività di stoccaggio attribuisce ai medesimi 
			la natura di rifiuti allo stato liquido. 
			 
Cassazione Penale: Acque - Scarichi - Nuova disciplina
Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 40191 (c.c. 11 ottobre 2007)[RV238057]
D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 74;
			D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 185. 
In tema di tutela delle acque 
			dall'inquinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 
			3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff, - a differenza 
			dell'abrogato art. 2, lett. bb, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 - non 
			contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite 
			condotta), per «scarico» deve intendersi l'immissione nel corpo 
			recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di 
			canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da 
			tubazioni. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto 
			principio, ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno 
			alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.L.vo n. 152 
			del 2006).
			
Cassazione Penale: Inquinamento - Bonifica dei siti inquinati
Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 40191 (c.c. 11 ottobre 2007)[RV238055]
D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 242;
			D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152, art. 257;
			D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 304).
In tema di bonifica dei siti inquinati, ai 
			fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 
			257, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione 
			che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle 
			autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta 
			a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.
			
Cassazione Penale: Acque meteoriche di dilavamento
Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 40191 (c.c. 11 ottobre 2007) [RV238056]
D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 113
In tema di tutela delle acque 
			dall'inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le 
			acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, 
			dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori, 
			oggi disciplinate dall'art. 113 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, 
			non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che 
			le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati 
			nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui 
			industriali.
			
Cassazione Penale: - Rifiuti - Deposito temporaneo - luogo di produzione
Sez. III, 27 settembre 2007, n. 35622 (ud. 11 luglio 2007) [RV237388]
D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 183
In tema di gestione dei rifiuti, il luogo di 
			produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito 
			temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) 
			D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono 
			prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice 
			nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente 
			collegato a quello di produzione. (Fattispecie 
			nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di 
			produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, 
			adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa 
			produttrice dei rifiuti).
			
	
Cassazione Penale: Aria - Reato di esercizio di impianto senza autorizzazione - nozione
Sez. III, 21 settembre 2007, n. 35232 (ud. 28 giugno 2007) [RV237383]
DPR, 24 maggio 1988, n. 203, art. 25;
			D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279;
			D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 280.
			
In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui 
			all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e 
			sostituito dall'art. 279 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) 
			che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di 
			autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza 
			che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non 
			si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta 
			che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A.
			(In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente 
			precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse 
			dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la 
			funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o 
			nuovi).
			
	
Cassazione Penale: Acque - Scarico da insediamento produttivo - superamento valori limite di emissione - sostanze cancerogene
Sez. III, 17 settembre 2007, n. 34899 (ud. 6 giugno 2007) [RV237377]
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, perché possa ritenersi configurabile il 
			reato di cui all'art. 59, comma quinto, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 
			152 (oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) 
			in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico 
			di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate 
			al n. 18 della tabella 5 dell'all. 5 al citato D.L.vo n. 152 del 
			2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente 
			come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; 
			b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo 
			termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ai sensi del 
			D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 
			92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura 
			di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore 
			limite per la sostanza formaldeide).
			
	
Cassazione Penale: - Rifiuti - Deposito temporaneo
Sez. III, 5 settembre 2007, n. 33866 (c.c. 8 giugno 2007) [RV237217]
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183; 
			D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 230; 
			D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256. 
In tema di rifiuti, costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo (art. 
			183, comma primo, lett. m)	D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) quella 
			secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di 
			produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti 
			dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto 
			luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi 
			vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, 
			finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, 
			direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere 
			sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.L.vo n. 152 del 2006). Ne 
			consegue che non trova applicazione detta eccezione nel caso di 
			rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane 
			oggettivamente non riutilizzabili e sottoposti ad un trattamento di 
			triturazione, costituente già una fase dello smaltimento.
			
Cassazione Penale: Rifiuti - Nozione di rifiuto
Sez. III, 7 agosto 2007, n. 32207 (c.c. 11 luglio 2007) [RV237136]
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183
In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui 
			della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li 
			produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla 
			normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti 
			dall'art. 183, comma primo, lett. n)del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la classificazione 
			operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli 
			stessi idonea a qualificarli come «rifiuti»
			in base all'art. 183, comma primo, lett. a)	del citato D.L.vo. (Fattispecie nella 
			quale un produttore di vetro e prodotti vetrari aveva classificato 
			residui della produzione costituiti da ritagli di PVB, oggetto di 
			transazione commerciale, con il codice C.E.R. 20.01.39 
			identificativo dei «rifiuti in plastica»).
			
	
Cassazione Penale: Rifiuti - Autorizzazione all'esercizio - Carattere personale
Sez. III, 22 giugno 2007, n. 24723 (ud. 15 maggio 2007) [RV236886]
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,	art. 51; 
			D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di 
			gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)	non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio 
			dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
			recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali 
			ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).
			
Cassazione Penale: Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Destinatari
Sez. III, 22 giugno 2007, n. 24724 (ud. 15 maggio 2007) [RV236954]
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14; 
			D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50; 
			D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255
In tema di gestione dei rifiuti, è illegittima e deve essere disapplicata l'ordinanza sindacale di 
			rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall'art. 14, comma terzo, D.L.vo n. 22 del 1997
			(oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), emessa nei confronti del proprietario dell'area su cui insistono i 
			rifiuti, senza accertare se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono 
			e/o deposito incontrollato;	immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) ovvero se sia configurabile nei suoi confronti un concorso morale o 
			materiale.
			
Cassazione Penale: Rifiuti - Smaltimento - Autorizzazione luogo diverso
Sez. III, 25 maggio 2007, n. 20460 (ud. 27 marzo 2007) [RV236743]
D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51;
				D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256)
In tema di gestione di rifiuti, il possesso di 
			una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima 
			l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in 
			relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che 
			le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte 
			solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche 
			dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta 
			inizialmente rilasciato.
			
Cassazione Penale: Rifiuti - Smaltimento - Autorizzazione
Sez. III, 11 maggio 2007, n. 18038 (ud. 27 marzo 2007) [RV236499]
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in 
			cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della 
			prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti 
			diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il 
			detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di 
			cui all'art. 51, comma primo, D.L.vo n. 22 del 1997, oggi sostituito 
			dall'art. 256 D.L.vo n. 152 del 2006, atteso che su questi grava 
			l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata 
			autorizzazione. 
			 
Cassazione Penale: Rifiuti - Deposito temporaneo
Sez. III, 19 aprile 2007, n. 15997 (ud. 14 marzo 2007) [RV236350]
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 183
In tema di rifiuti, a seguito dell'entrata in 
			vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, il produttore può decidere 
			di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi 
			quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, 
			privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di 
			conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non 
			raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite 
			quantitativo. 
			 
Cassazione Penale:Rifiuti - Bonifica dei siti inquinati
Sez. III, 8 marzo 2007, n. 9794 (c.c. 29 novembre 2006) [RV235951]
				D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 bis;
				D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 257)
In tema di gestione dei rifiuti, la nuova 
			disposizione di cui all'art. 257 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in 
			materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente 
			disposizione di cui all'art. 51 bis D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, 
			atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenua il 
			trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento 
			poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto 
			ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo 
			evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è 
			ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio 
			(CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle 
			Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); infine la sanzione 
			penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, 
			diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena 
			congiunta.
			
Cassazione Penale: Rifiuti - Smaltimento - Rifiuti nocivi
Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675 (ud. 17 maggio 2006) [RV235671]
			D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 26;
			D.P.R 10 settembre 1982, n. 915, art. 31; 
			D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; 
			D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 256)
Il reato di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi senza autorizzazione per 
			ciascuna delle fasi di gestione dell'attività (artt. 16 e 26 del 
			D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nel testo sostituito dall'art. 51 
			D.L.vo n. 22 del 1997 e poi dall'art. 256 D.L.vo n. 152 del 2006), 
			si configura nel caso di mancanza dell'autorizzazione per la 
			specifica fase e non rileva per una diversa fase dello smaltimento 
			stesso (nella specie, l'autorizzazione era stata rilasciata per il 
			solo stoccaggio provvisorio).
			
Cassazione Penale: Acque - Autorizzazione scarichi
Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2877 (ud. 21 dicembre 2006) [RV235880]
D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 45;
			D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 59
			D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 124).
In 	tema di disciplina degli scarichi, in caso di nuova titolarità 
			dell'attività dalla quale origina il refluo si rende necessaria una 
			nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico 
			senza autorizzazione, atteso che l'autorizzazione viene rilasciata 
			al titolare dell'attività, previo controllo delle qualità soggettive 
			di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, 
			dell'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e 
			di quelle aggiuntive imposte dall'autorità che provvede al rilascio 
			dell'autorizzazione.
			
Cassazione Penale: Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione
Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2853 (ud. 12 dicembre 2006) [RV235876]
	D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 192;
			D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 255
In tema di smaltimento dei rifiuti, la mancata ottemperanza dell'ordinanza 
			sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma terzo, D.L.vo n. 22 
			del 1997, ora sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.L.vo n. 152 
			del 2006, con la quale si intima al proprietario (o possessore) 
			dell'area ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, 
			la rimozione degli stessi, integra il reato di cui all'art. 50, 
			comma secondo del citato D.L.vo n. 22 del 1997, ora sostituito 
			dall'art. 255, comma terzo, D.L.vo n. 152 del 2006, senza che possa 
			avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia 
			ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione.
			
Cassazione Penale: Acque - Disposizioni regionali per le acque meteoriche e di dilavamento - Omessa indicazione del termine di attuazione
Sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1869 (c.c. 26 ottobre 2006) . . [RV235641]
D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 39;
			D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 62;
			D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 113;
			D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 170)
Le disposizioni regionali, emanate ai sensi 
			dell'art. 39 D.L.vo n. 152 del 1999, come modificato dal D.L.vo n. 
			258 del 2000 (ora sostituito dall'art. 113 del D.L.vo n. 152 del 
			2006), per la disciplina dello smaltimento delle acque di prima 
			pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono efficaci anche se 
			mancanti della indicazione dei tempi di attuazione, come previsto 
			dall'art. 62, comma terzo, del citato D.L.vo n. 152, atteso che in 
			tal caso, come in quello di indicazione di un termine inferiore a 
			due anni, va applicato il termine generale di anni due previsto 
			dallo stesso art. 62 (ora sostituito dall'art. 170, comma quinto, 
			del citato D.L.vo n. 152 del 2006). 
			 
Cassazione Penale: Acque - Acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione
Sez. III, 9 gennaio 2007, n. 163 (ud. 6 dicembre 2006) [RV235415]
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 127;
			D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 184
L'autorizzazione allo scarico di acque reflue 
			urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo 
			smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che 
			trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina 
			di settore.
			
Cassazione Penale: Acque - Concessione e derivazione - prelievo abusivo
Sez. V, 9 gennaio 2007, n. 186 (ud. 29 novembre 2006) [RV236046]
C.p. art. 624;
			L. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23
Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D.L.vo n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.L.vo n. 152 del 1999 e 624 c.p.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.