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Archivio News Giurisprudenza 2008

Cassazione Penale: Rifiuti - Sottoprodotto - D.L.vo n. 4 del 2008

Sez. III 12 settembre 2008, n. 35235 (c.c. 10 luglio 2008) [RV240748]

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 4 del 2008 all'art. 183 lett. n) del D.L.vo n. 152 del 2006, rientra tra i requisiti del «sottoprodotto» esentato dalla disciplina dettata per i rifiuti, quello del valore economico di mercato, che fornisce, infatti, un elevato grado di probabilità di riutilizzo del residuo di lavorazione, mentre non è più richiesta la c.d. «autocertificazione» del produttore o del detentore in ordine all'effettivo reimpiego delle sostanze.

Cassazione Penale: Aria - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Oblazione speciale

Sez. III, 27 marzo 2008, n. 12921 (ud. 20 febbraio 2008) [RV239352]

DPR, 24 maggio 1988, n. 203, art. 24
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279.

In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, c.p.

Cassazione Penale: Acque - Scarichi - Proroga dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti non autorizzati

Sez. III, 5 marzo 2008, n. 9984 (ud. 15 gennaio 2008) [RV239066]

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62
L. 18 agosto 2000, n. 258, art. 1
L, 1 agosto 2003, n. 200, art. 10 bis.

In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25 giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non ha mutato la definizione legislativa di «scarichi esistenti» oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152.

Cassazione Penale: Acque: Scarichi - Smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti da attività ospedaliera - Disciplina applicabile

Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 2246 (c.c. 29 novembre 2007) [RV238536]

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 227
DPR 15 luglio 2004, n. 254, art. 6.

In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i «rifiuti liquidi costituiti da acque reflue» prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.L.vo n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del D.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.

 



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