Mase, Cam rifiuti e caratteristiche sacchetti

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) rifiuti, in particolare sul criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”.

Quesiti

Confindustria chiede al Ministero chiarimenti in relazione ai CAM rifiuti, ex Dm 23 giugno 2022, n. 255, in particolare sul criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, nel dettaglio:

  1. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
  2. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
  3. Se è corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.

Risposta Mase

Quesito n. 1

Il Ministero conferma che il contenuto di materiale riciclato è riferito ai prodotti finiti.

Quesito n. 2

Il Ministero precisa che per i sacchi e sacchetti usa e getta in plastica, borse in plastica riutilizzabili e, sacchi e sacchetti in carta il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Solo per i sacchi e sacchetti in carta, nel caso non siano utilizzate le certificazioni rilasciate ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, è possibile una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati. 

Non è quindi sufficiente la presentazione di documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio.

Quesito n. 3

Il Ministero conferma che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 sono da riferirsi al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti.


Testo

Mase, risposta all’interpello n. 89121 del 12 maggio 2025

Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.

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