Pellet di plastica, Reg. Ue su inquinamento microplastiche

Nella GUUE del 26/11/2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2365 sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche.

Il regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica.

Il regolamento si applica alle seguenti persone fisiche e giuridiche:

  • a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
  • b) operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
  • c) vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e
  • d) speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.

Tra gli obblighi generali, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi devono provvedere affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli stessi devono intervenire per contenerle e bonificarle in conformità a pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale.

Per garantire che i pellet di plastica siano manipolati in modo sicuro e responsabile in tutte le fasi della catena di approvvigionamento sono stabilie prescrizioni lungo l’intera catena di approvvigionamento, segnatamente nelle fasi di: produzione (anche risultante dal riciclaggio) master batching, compounding, conversione, trasformazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio, imballaggio e pulizia dei serbatoi e dei contenitori presso stazioni di pulizia.

A tal riguardo, gli operatori economici devono:

  • elaborare un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all’allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impianto, nonché della portata delle sue operazioni;
  • notificare il piano all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’impianto, trasmettendo altresì un’autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modulo di cui all’allegato II.
  • installare le attrezzature ed eseguire le procedure descritte nel piano di gestione dei rischi.

Inoltre, gli operatori e i vettori hanno l’obbligo di:

  • garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ognuno e che conosca e sia in grado di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al regolamento;
  • tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e delle quantità totali di pellet di plastica manipolate.

Da segnalare, infine, che gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit (Community eco-management and audit scheme – EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati da alcuni obblighi, purché il verificatore ambientale abbia controllato che le prescrizioni di cui all’allegato I siano state inserite nel sistema di gestione ambientale dell’operatore economico e siano state attuate.

Il regolamento, in vigore il 16 dicembre 2025, si applica per la maggior parte delle disposizioni dal 17 dicembre 2027, mentre alcune disposizioni si applicano dal 16 dicembre 2025 e altre dal 17 dicembre 2028.


Regolamento Unione Europea 12 novembre 2025, n. 2365

Regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche

Vedi anche New: Inquinamento da microplastiche da pellet di plastica, da Comunicato stampa del Consiglio dell’Unione europea

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