Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto.
Lo Sportello Amianto Nazionale chiede al Ministero un’interpretazione normativa in merito alla gestione di rifiuti contenenti amianto nel caso di “micro” cantieri multipli di bonifica categoria 10 (Amianto compatto), con particolare attenzione a:
- deposito temporaneo,
- trasbordo e cambio trasportatore,
- tracciabilità FIR/RENTRI.
Deposito temporaneo
In via preliminare, il Ministero ricorda che il deposito temporaneo prima della raccolta è definito all’art. 183, comma 1, lett. bb) ed è disciplinato all’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152/2006.
A tal riguardo, il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e nel rispetto delle condizioni dell’art. 185‑bis, non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Inoltre, il Ministero richiama l’art. 193, comma 19 per le attività di manutenzione e piccoli interventi edili, secondo cui:
- i rifiuti si considerano prodotti presso la sede/unità locale dell’impresa;
- per quantitativi limitati è ammesso il trasporto con DDT anziché formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
In conclusione, il Ministero rappresenta che è possibile effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta nei termini sopra descritti. Resta inteso che in difetto anche di uno dei requisiti previsti delle norme sopra riportate, il raggruppamento dei rifiuti deve essere qualificato come stoccaggio e pertanto soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006.
Trasbordo totale / cambio trasportatore
In riferimento al quesito relativo al “Trasbordo totale e cambio di trasportatore”, in considerazione di quanto disciplinato dall’art. 193, comma 15 del D.lgs. n. 152/2006, il Ministero richiama le attuali “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)” di cui all’Allegato 2 del DD 251/2023 che forniscono le indicazioni necessarie alla corretta compilazione.
Il Mase evidenzia, altresì, che la casistica disciplinata dall’art. 193, comma 19 del D.lgs. 152/2006, è anch’essa dettagliatamente descritta come caso d’uso nelle citate istruzioni.
RENTRI
In merito, invece, al quesito relativo alla “Tracciabilità RENTRI (carico/scarico)”, Il Ministero rimanda alle attuali “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”, di cui all’Allegato 1 al D.D. 251/2023, che forniscono indicazioni puntuali sulla corretta annotazione delle registrazioni.
Mase, risposta ad interpello prot. n. 152469 del 16 luglio 2026
Interpello ambientale in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto – deposito temporaneo, trasbordo e tracciabilità FIR/RENTRI

