Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
Quesito
Il Comune di Calliano Monferrato chiede al Ministero chiarimenti sulla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani, in particolare:
- se il lavaggio della parte esterna delle campane del vetro possa essere assimilato ai lavaggi del sedime stradale o degli arredi urbani;
- se l’eventuale (irrisoria) produzione di reflui, non a contatto con i rifiuti, possa essere considerata “a perdere” e non classificata come rifiuto liquido.
Risposta Mase
Il Ministero, innazitutto, ricorda che il lavaggio dei contenitori stradali è, di regola, disciplinata dal capitolato speciale d’appalto del servizio di igiene urbana e dal relativo contratto di servizio.
Le operazioni di lavaggio dei contenitori stradali possono essere eseguite mediante differenti modalità operative, tra cui l’impiego di veicoli “lavacassonetti” dotati di sistemi di recupero delle acque di lavaggio.
In tale ipotesi, il mezzo è provvisto di dispositivi di aspirazione che consentono la raccolta separata delle acque generate dalle operazioni di lavaggio all’interno dello stesso veicolo e tali acque:
- sono da considerarsi rifiuti speciali allo stato liquido, in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione del concetto di scarico;
- sono successivamente avviate a trattamento presso impianti autorizzati.
In merito al lavaggio esterno delle campane del vetro con lancia ad alta pressione, il Ministero ritiene che:
- le acque non possono essere assimilate alle acque meteoriche, in quanto derivanti da un’attività di manutenzione dell’infrastruttura per la raccolta dei rifiuti;
- devono essere intercettate con dispositivi adeguati (es. aspirazione) e conferite in impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi.
In ogni caso, ferma restando la disciplina dettata dai capitolati del servizio di igiene urbana e le altre disposizioni regionali e locali applicabili, il Ministero evidenzia che tali operazioni dovrebbero:
- evitare il ristagno sulle sedi stradali delle acque di lavaggio;
- garantire che l’acqua non entri in contatto con residui o superfici interne del contenitore;
- essere svolte su contenitori svuotati, integri e sigillati;
- eventualmente utilizzare sistemi di lavaggio a secco, che non generano reflui.
Mase, risposta ad interpello n. 169348 del 6/8/2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti in ordine alla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

