CBAM UE, Adempimenti e scadenze per le imprese

Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è la nuova disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 2023/956 che definisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per alcune tipologie di merci a maggior intensità di carbonio importate nell’Unione Europea da paesi extra UE, prevedendo una nuova entrata fiscale.

Regolamento (UE) n. 2023/956

Il Regolamento (UE) n. 2023/956 del 10 maggio 2023 rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” (Pronti per il 55%) che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra (“GHG” Greenhouse gas) in atmosfera di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica della UE entro il 2050.

Il 1º ottobre 2023 il CBAM è entrato in vigore nella sua fase transitoria, con il primo periodo di riferimento per gli importatori che termina il 31 gennaio 2024.

L’applicazione completa del Regolamento UE n. 2023/956 seguirà step differenti per diventare effettiva a partire dal 1° gennaio 2026. Fino ad allora le aziende interessate devono rispettare gli obblighi del periodo transitorio.

Applicazione CBAM

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea (ad esclusione di alcuni paesi – Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda – e territori Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla).

La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando le imprese con sede nell’UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto all’UE, o quando i prodotti dell’UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.

Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni di carbonio incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori dell’Unione Europea nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Tipologia di merci

Il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinate merci e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio (All. I Reg.) e presenta al massimo un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio:

  • cemento,
  • ferro e acciaio,
  • alluminio,
  • fertilizzanti,
  • energia elettrica
  • idrogeno.

Nei prossimi anni questo elenco sarà ampliato, includendo tutte le merci che oggi sono interessate dal meccanismo europeo ETS (Emission Trading System).

Fasi CBAM

Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione e alcuni adempimenti per gli operatori (importatori o rappresentanti indiretti) con determinate tempistiche, inizialmente solo di comunicazione delle emissioni incorporate (dirette e indirette) delle merci extra UE secondo le regole definite nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 1773/2023:

Fase transitoria

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di inizio di applicazione del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni con Dichiarazioni trimestrali sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate (dirette e indirette). In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • –> La dichiarazione CBAM per il periodo transitorio è trimestrale, con scadenza alla fine del mese successivo: la prima Dichiarazione per il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024. Tale relazione potrà essere modificata fino al 31 luglio 2024.

Fase definitiva

  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva in base a quanto previsto dal Regolamento; i soggetti obbligati autorizzati dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in Euro/tonnellata CO2.
  • –> La prima Dichiarazione CBAM annuale per la fase definitiva, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027.
  • Una volta che il sistema permanente entrerà in vigore il 1º gennaio 2026, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell’UE nell’anno precedente e i loro gas a effetto serra incorporati. Essi restituiranno quindi il numero corrispondente di certificati CBAM. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo d’asta medio settimanale delle quote ETS dell’UE espresso in Euro/tonnellata di CO2 emessa. L’eliminazione graduale dell’assegnazione gratuita nell’ambito dell’EU ETS avverrà in parallelo con l’introduzione graduale del CBAM nel periodo 2026-2034.

Sanzioni

Adeguarsi ai prossimi obblighi è essenziale per evitare di incorrere in sanzioni e conseguenti problemi sulle importazioni:

  • Nel periodo transitorio se l’importatore o il rappresentante doganale indiretto non hanno rispettato l’obbligo di presentare una relazione CBAM (Obbligo di comunicazione ex art. 35) l’autorità competente impone a tali soggetti una sanzione.
  • A partire dalla fase definitiva un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell’anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.
  • Laddove un soggetto diverso da un dichiarante CBAM autorizzato introduca merci nel territorio doganale dell’Unione senza rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM, detto soggetto è tenuto al pagamento di una sanzione.
  • L’imposizione di sanzioni a norma del regolamento CBAM non pregiudica le altre sanzioni che possono essere imposte a norma del diritto dell’Unione o nazionale in caso di violazione di altri obblighi pertinenti, in particolare quelli relativi alle norme doganali.

Periodo transitorio

Metodologia di comunicazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1773/2023 del 17 agosto 2023 relativo agli obblighi e alla metodologia di comunicazione prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate sulle importazioni durante la fase transitoria.

Fino alla fine del 2024, le aziende avranno la possibilità di rendicontare in tre modi:

  • rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);
  • comunicazione basata su un metodo equivalente (tre opzioni) e
  • comunicazione basata su valori di riferimento predefiniti (solo fino a luglio 2024, ossia per il 4° trimestre del 2023 e per il 1° e il 2° trimestre del 2024).

A partire dal 1º gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo UE.

Pubblicazione valori standard

La Commissione il 22 dicembre 2023 ha pubblicato i valori standard per la determinazione delle emissioni incorporate durante il periodo transitorio CBAM e gli orientamenti aggiornati sugli obblighi di comunicazione.

Il 22 dicembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato i valori standard che possono essere utilizzati per determinare le emissioni incorporate nelle merci importate (ad eccezione dell’energia elettrica) coperte dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante il periodo transitorio che dura fino alla fine del 2025.

I valori standard svolgono un ruolo specifico nell’attuazione del CBAM durante il periodo transitorio, in particolare quando gli importatori non dispongono di tutte le informazioni necessarie:

  1. Durante le prime tre relazioni trimestrali (T4° del 2023 e T1° e T2° del 2024), i dichiaranti possono comunicare le emissioni incorporate sulla base di valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione Europea senza limiti quantitativi;
  2. A partire dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2025, i dichiaranti possono ancora comunicare le emissioni sulla base di stime, ma solo per beni complessi e con un limite del 20% delle emissioni totali incorporate. L’utilizzo di valori predefiniti si qualificherebbe come “stima”.

Tali valori standard saranno rivisti periodicamente dopo la fine del primo periodo di riferimento per il 4° trimestre del 2023 (da presentare entro il 31 gennaio 2024), per tenere conto dei dati raccolti in tale primo periodo di riferimento e dei riscontri dell’industria dell’UE e dei produttori di merci CBAM di paesi terzi.

Registro transitorio

Oltre alle flessibilità previste dal regolamento CBAM e dal relativo regolamento di attuazione per il periodo transitorio, ulteriori semplificazioni o agevolazioni sono state integrate o saranno presto integrate nello strumento di comunicazione online dedicato, il registro transitorio CBAM.

La Commissione europea ha inoltre aggiornato due documenti di orientamento per aiutare gli importatori e i gestori di impianti al di fuori dell’UE a superare il periodo transitorio (1º ottobre 2023 – 31 dicembre 2025) con gli obblighi di comunicazione.

La Commissione continuerà a lavorare per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione e per agevolare la presentazione di determinati dati commerciali direttamente dai produttori di paesi terzi al registro CBAM prima del secondo periodo di riferimento nel 2024.

Aggiornamento

Proroga prima relazione

La Commissione Europea ha comunicato il 29 gennaio 2024 di avere previsto la possibilità di presentazione tardiva della prima relazione CBAM concedendo 30 giorni di proroga alle imprese che hanno avuto problemi tecnici nell’invio.

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