Pubblicato nella GUUE del 6 dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/3012 che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.
Il regolamento, in vigore dal 26 dicembre 2024 e direttamente applicabile negli Stati membri, ha l’obiettivo di agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori.
L’articolo 3 del regolamento dispone che gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono ammissibili alla certificazione se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
- a) siano generati da un’attività che soddisfa i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7, ossia:
- apportare un beneficio quantificato netto in termini di assorbimento del carbonio o in termini di riduzione delle emissioni dal suolo (art. 4);
- essere addizionali, ossia andare oltre gli obblighi normativi dell’Unione e nazionali a livello del singolo gestore e la necessità dell’effetto incentivante della certificazione che diventi finanziariamente sostenibili (art. 5);
- garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio (o che il suo obiettivo è quello di stoccarlo a lungo termine) riducendo eventuali rischi di inversione individuati durante il periodo di monitoraggio (art. 6);
- non arrecare un danno significativo all’ambiente e potere apportare benefici collaterali in relazione a uno o più obiettivi di sostenibilità (art.7).
- b) siano verificati in modo indipendente a norma dell’articolo 9.
Le attività ammissibili alla certificazione dovranno essere verificate in modo indipendente da organismi di certificazione terzi. Almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, l’organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione.
Entro il 27 dicembre 2028, al fine di rendere pubbliche, in modo accessibile, le informazioni relative al processo di certificazione, la Commissione dovrà istituire un registro a livello dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti contenente almeno le informazioni di cui all’allegato III.
Regolamento Unione Europea 27 novembre 2024, n. 3012
Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti