Dl PNRR 2026, norme anche in materia ambientale

Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, dispone anche in materia di bonifiche, industria insalubre e rifiuti.

Misure ambientali

Il dl 19/2026, in vigore dal 20 febbraio 2026, si compone di 32 articoli suddivisi in tre Titoli: per quanto riguarda la materia ambientale si segnala l’articolo 14 che reca misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti apportando tra l’altro modifiche ad alcuni articoli del TUA (dlgs 152/2006).

In particolare, gli articoli modificati del TUA sono:

  • articolo 216, comma 8-septies – sostituito il riferimento al regolamento (CE) n. 1013/2006 con quello al nuovo regolamento (UE) 2024/1157, con decorrenza dal 22 maggio 2026, riguardanti i rifiuti riportati nella lista verde;
  • articolo 241, comma 1 – specificato che le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento sono quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
  • articolo 242, comma 13 – precisato che “i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione”;
  • l’articolo 242-ter, comma 1 – modificato per estendere agli interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) le semplificazioni già previste per il PNRR. Inoltre, il comma 3 stabilisce che, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative regionali, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

L’articolo in esame al comma 3, inoltre, prevede che non sono classificate come industrie insalubri – ai sensi dell’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) – le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del dlgs 152/2006.

Altre misure

Tra le altre misure, inoltre, si segnalano:

  • l’articolo 5 (regimi amministrativi), che modifica la legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990) e in particolare gli articoli 14-bis e 14-ter mettendo a regime il modello di conferenza di servizi accellerato. La novella rende strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;
  • l’articolo 12 (privacy microimprese), che modifica il dlgs 193/2003 sulla protezione dei dati personali introducendo una misura di semplificazione per le imprese con meno di cinque dipendenti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica, ex art. 33 Reg. Ue 2016/679. La norma prevede una procedura semplificata da disciplinare dal Garante con proprio provvedimento, che prevede il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Testo

Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026)

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