Legge di bilancio 2026, disposizioni in materia ambientale

Pubblicata nella GU del 30/12/2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) che dispone anche in materia ambientale, tra cui Rentri, Terre e rocce da scavo.

Sintesi

La legge 199/2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede disposizioni anche in materia ambientale, tra cui: proroga plastic tax, energia, “somma di PFAS” per acque destinate al consumo umano, Tari, soggetti obbligati al Rentri, Terre e rocce da scavo.

Plastic Tax

La norma differisce dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax (comma 125).

Energia

La norma aggiunge all’articolo 14 del d.lgs. 190/2024 (c.d. Testo Unico FER) il comma 10-ter che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse. Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali (comma 467).

Acque potabili

La norma posticipa di sei mesi i termini per l’applicazione del valore di parametro relativo alla “somma di PFAS” previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nelle more della decorrenza dei termini, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo, non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS” (commi 622 e 623).

Tari

La norma proroga al 31 luglio 2026 il termine (fissato al 30 aprile 2026 dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito dalla L.15/2022) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (comma 677).

Rentri

La norma sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e modifica il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti (comma 789).

In particolare, la norma nel primo periodo elenca i soggeti obbligati ad iscriversi al Rentri e rispetto alla norma precedente elimina il riferimento ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Nel secondo periodo la norma esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al Rentri:

  • Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
  • Produttori di rifiuti ex articolo 190, commi 5 dlgs 152/2006 (esonerati dalla tenuta del registro):
    • imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8mila euro;
    • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
    • imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
  • Produttori di rifiuti ex articolo 190, commi 6 dlgs 152/2006 (adempiono con la consevazione del Fir o documento di conferimento al circuito organizzato di raccolta):
    • imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing);
    • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Terre e rocce da scavo

La norma estende l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera (comma 829).


Testo

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42)

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