Pubblicata nella GU del 28/2/2026 la legge 27 febbraio 2026, n. 26, che converte il Dl 200/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità su Rentri, riutilizzo acque reflue e recupero rifiuti nei cementifici.
Sintesi
La legge 26/2026, in vigore dal 1° marzo 2026, introduce nuove proroghe al dl 200/2025, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, in materia di:
- Tari (art. 4)
- Rentri (art. 13)
- Riutilizzo acque reflue (art. 13)
- Recupero rifiuti nei cementifici (art. 13)
Confermate le proroghe in materia di:
- antincendio istituti e luoghi della cultura (art. 8)
- fonti rinnovabili termiche (art. 13)
- polizze catastrofali (artt. 15 e 16)
- rinnovabili strutture turistiche o termali (art. 16)
Antincendio
L’articolo 8 conferma la proroga:
- al 31 dicembre 2026 per l’adeguamento antincendio per gli istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela.
Nello specifico, tali soggetti che non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ex Dpr 151/2011, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, devono provvedere entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche.
TARI
- prorogato termine per delibere delibere Tari
L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito in sede di conversione, limitatamente all’anno 2025, considera tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
Riutilizzo acque reflue
- prorogato al 31 dicembre 2026 il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate
Il comma 1-bis dell’articolo 13, introdotto in sede di conversione, differisce al 31 dicembre 2026 il termine fino al quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023.
Il comma 1-ter del medesimo articolo prevede l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente (d.m. 12 giugno 2003, n. 185), a decorrere dall’entrata in vigore del Dpr da adottarsi ai sensi dell’articolo 99 del d.lgs. 152/2006, recante previsioni di analogo tenore.
Fonti rinnovabili termiche
- confermata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore degli obblighi connessi all’incremento delle fonti rinnovabili termiche.
In particolare, l’articolo 13, comma 2, differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.
Rentri
I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies dell’articolo 13, introdotti in sede di conversione, recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
Il comma 5-bis recita: “A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo”.
L’articolo 7, comma 8 del Dm 59/2023 dispone che, per i soggetti obbligati, il FIR deve essere emesso e gestito in modalità digitale (c.d. xFIR) a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) (termine di iscrizione al Rientri per piccoli produttori), ossia dal 13 febbraio 2026: quindi la norma in commento proroga al 15 settembre 2026 la possibilità di continuare ad emettere il formulario in formato cartaceo, anche se nel dossier dei servizi studi di Camera e Senato nel comma 5-bis di proroga sono richiamati i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il comma 5-septies inserisce il comma 10-bis all’articolo 258 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), che disciplina le sanzioni in materia di Rentri, prevedendo che le sanzioni riferite alla mancata o incompleta trasmissione al Rentri dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi si applicano dal 15 settembre 2026.
I commi 5-quinquies e 5-sexies prevedono il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali. All’Albo, inoltre, viene demandata la disciplina dei tempi e delle modalità per l’installazione dei citati sistemi.
Il comma 5-octies abroga la disposizione (c. 2-bis, art. 11, Dl 202/2024), inattuata, che demandava ad un apposito Dm la proroga del termine per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
Recupero dei rifiuti nei cementifici
- prorogato al 31 dicembre 2026 il recupero dei rifiuti nei cementifici
Il comma 5-novies dell’articolo 13, introdotto in sede di conversione, rinvia di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Polizze catastrofali
L’articolo 15, comma 2, e l’articolo 16, comma 2 intervengono sul tema delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi catastrofali.
La norma, in particolare, conferma la proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per:
- le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- le imprese turistico-ricettive.
Procedure autorizzative e rinnovabili
L’articolo 16, comma 1, proroga:
- confermate al 31 dicembre 2026 le procedure autorizzative semplificate per impianti da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali.
A tal riguardo, il comma proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
Testo
Legge 27 febbraio 2026, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2026)
Testo coordinato del Decreto Legge 1 dicembre 2025, n. 200
Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2026)

