Tar, spandimento fanghi di depurazione in agricoltura

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2033/2023, si è pronunciato sulla competenza in materia di disciplina dell’attività di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il Tar, in particolare, ha affermato che la competenza in materia di disciplina dell’attività di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura è della Regione e non sussiste in capo ai Comuni una potestà regolamentare.

La disciplina riguardante l’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivati dal processo di depurazione delle acque reflue è contenuto nel dlgs n. 99/1992, che ha lo scopo innanzitutto di assicurare che l’attività di spandimento dei fanghi non provochi effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo,

Inoltre, la disciplina intende incoraggiare l’attività di spandimento in quanto volta al recupero di un materiale che, in base all’art. 127, primo comma, del dlgs n. 152/2006, è classificato come rifiuto e, quindi, dovrebbe essere altrimenti smaltito.

Al fine di preservare i citati scopi, il dlgs n. 99/1992 stabilisce i requisiti che i fanghi e i terreni agricoli debbono possedere affinché si possa procedere allo spandimento e sottopone lo svolgimento di tale attività ad autorizzane regionale e a controllo provinciale, nonché a previa comunicazione al comune.

L’art. 6, n. 3), del d.lgs. n. 99 del 1992 prevede inoltre che spetta alle regioni il compito di stabilire «[…] le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi».

Secondo il Tar, quindi, la citata norma è chiara nell’attribuire alle regioni e non ai comuni la competenza ad individuare le distanze minime da osservare rispetto ad alcuni punti sensibili quali abitazioni, corsi d’acqua ecc.. In tal senso il legislatore statale vuole che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici.

Nel caso di specie, alcune società che svolgono attività di recupero di fanghi provenienti da impianti di depurazione avevano impugnato la deliberazione con cui un consiglio comunale approvava il regolamento sull’impiego dei fertilizzanti sui suoli, che introduceva disposizioni volte a disciplinare e limitare l’attività di spandimento dei fanghi biologici sui terreni siti nel territorio comunale.


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