Pubblicato nella GUUE del 17 aprile 2026 il Regolamento (UE) 2026/285 sulle metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio.
Il regolamento integra il Regolamento (UE) 2024/3012, entrato in vigore il 26 dicembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.
Il regolamento in commento, in vigore dal 7 maggio 2026 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in particolare, definisce le metodologie di certificazione per tre tipologie di attività che generano assorbimenti permanenti di carbonio:
- DACCS – Cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio geologico
- BioCCS – Cattura di emissioni biogeniche con stoccaggio geologico
- BCR – Assorbimento tramite produzione e uso di biochar
Il regolamento definisce criteri di ammissibilità, requisiti di monitoraggio, calcolo degli assorbimenti, sostenibilità della biomassa e responsabilità dello stoccaggio.
Durata dei periodi
Il regolamento disciplina il periodo di attività, periodo di monitoraggio e periodo di certificazione.
- DACCS/BioCCS:
- Periodo di attività: massimo 15 anni
- Periodo di certificazione: massimo 1 anno
- Monitoraggio fino al trasferimento della responsabilità del sito di stoccaggio alle autorità nazionali competenti
- BCR:
- Periodo di attività: massimo 5 anni
- Periodo di certificazione: massimo 1 anno
- Monitoraggio
- per le attività che utilizzano il biochar mediante applicazione al suolo: fino all’applicazione del biochar (o max 1 anno dopo la fine del periodo di certificazione)
- per le attività che utilizzano biochar mediante incorporazione nei prodotti: un periodo che termina al momento in cui è dimostrato che il biochar è stato incorporato.
Regolamento Unione Europea 3 febbraio 2026, n. 285
Regolamento delegato (UE) 2026/285 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio (GUUE Serie L 17.4.2026)

