UE, Certificazione assorbimenti permanenti di carbonio

Pubblicato nella GUUE del 17 aprile 2026 il Regolamento (UE) 2026/285 sulle metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio.

Il regolamento integra il Regolamento (UE) 2024/3012, entrato in vigore il 26 dicembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.

Il regolamento in commento, in vigore dal 7 maggio 2026 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in particolare, definisce le metodologie di certificazione per tre tipologie di attività che generano assorbimenti permanenti di carbonio:

  1. DACCS – Cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio geologico
  2. BioCCS – Cattura di emissioni biogeniche con stoccaggio geologico
  3. BCR – Assorbimento tramite produzione e uso di biochar

Il regolamento definisce criteri di ammissibilità, requisiti di monitoraggio, calcolo degli assorbimenti, sostenibilità della biomassa e responsabilità dello stoccaggio.

Durata dei periodi

Il regolamento disciplina il periodo di attività, periodo di monitoraggio e periodo di certificazione.

  • DACCS/BioCCS:
    • Periodo di attività: massimo 15 anni
    • Periodo di certificazione: massimo 1 anno
    • Monitoraggio fino al trasferimento della responsabilità del sito di stoccaggio alle autorità nazionali competenti
  • BCR:
    • Periodo di attività: massimo 5 anni
    • Periodo di certificazione: massimo 1 anno
    • Monitoraggio
      • per le attività che utilizzano il biochar mediante applicazione al suolo: fino all’applicazione del biochar (o max 1 anno dopo la fine del periodo di certificazione)
      • per le attività che utilizzano biochar mediante incorporazione nei prodotti: un periodo che termina al momento in cui è dimostrato che il biochar è stato incorporato.

Regolamento Unione Europea 3 febbraio 2026, n. 285

Regolamento delegato (UE) 2026/285 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio (GUUE Serie L 17.4.2026)

Torna in alto