Emilia-Romagna, requisiti minimi prestazione energetica edifici

L’Emilia-Romagna, con delibera della Giunta n. 792/2026, aggiorna le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

L’aggiornamento ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni regionali con la disciplina nazionale sopravvenuta in materia fornendo ai Comuni e ai professionisti del settore un documento unico in cui siano contenute tutte prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici, così da agevolarne e semplificarne la consultazione normativa.

In particolare, il provvedimento:

  • recepisce il Dm 28 ottobre 2025 sui nuovi requisiti minimi nazionali per la prestazione energetica degli edifici. Le relative modifiche entrano in vigore il 03/06/2026;
  • recepisce il Dlgs 9 gennaio 2026, n. 5 che introduce disposizioni sull’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva Red III). Tali modifiche entrano in vigore il 03/08/2026.

La Regione, come riportato in premessa, alla luce degli obiettivi di transizione energetica e in linea con gli indirizzi europei più recenti, intende:

  • a) mantenere, per gli interventi di nuova costruzione, la soglia minima dell’80% di consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria da coprire con la produzione di energia da fonti rinnovabili, come già previsto nel vigente Atto di Coordinamento Tecnico a partire dal 1° gennaio 2026;
  • b) introdurre, per gli interventi su edifici esistenti, le soglie minime previste dall’allegato III del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026, per le diverse tipologie di interventi edilizi, allineandosi allo stesso;
  • c) prevedere che l’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici possa essere considerato valido ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili esclusivamente nel caso in cui l’edificio consegue la classe energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4), diversamente dalle norme nazionali in cui si può ricorrere a tale sistema già dalla classe energetica B o superiore.

La delibera, pertanto precisa che: 

  • a) le modifiche entrano in vigore dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro il 2 giugno 2026; 
  • b) le seguenti modifiche entrano in vigore dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro il 2 agosto 2026: 
    • nuove soglie per l’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2; 
    • previsione relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali; 
  • c) decorsi 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni, la previsione di cui al precedente punto b), relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule, si applica esclusivamente a condizione che l’edificio consegua la classe energetica A ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima; 
  • d) per le varianti in corso d’opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell’approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell’Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio.

Delibera Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 792

Approvazione delle modifiche all'”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i. BUR Emilia Romagna P. II 05/06/2026, n. 145

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