Albo Gestori Ambientali, iscrizione categorie 1 e 9

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n 3/2026 e la circolare n. 4/2026 riguardanti rispettivamente l’iscrizione nella categoria 1 (rifiuti urbani) e categoria 9 (bonifica dei siti).

Delibera n. 3 del 1 luglio 2026

La delibera regola gli adeguamenti dovuti alle nuove norme sugli imballaggi (Regolamento Ue 2025/40) e sui Centri di raccolta (DM 26 marzo 2026).

Il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede che i rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti, dal 12 agosto 2026, dovranno essere classificati come imballaggi, anche laddove conferiti insieme al loro contenuto.

Allo stesso tempo il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ha inoltre aggiornato l’elenco dei rifiuti conferibili a tali centri.

Con la delibera vengono incluse tutte le novità introdotte dal legislatore comunitario e nazionale:

  • viene abrogata, a partire dal 12 agosto 2026, la delibera 3/2025 che consentiva la raccolta e il trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti con codice EER 20 01 99 (codice non più valido dal 12 agosto 2026);
  • vengono adeguati anche i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1: (sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani) a seguito dell’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta.

Circolare n. 4 del 2 luglio 2026

Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9

La Circolare chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo.

La Circolare, inoltre, precisa i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione.


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